
L’assetto giuridico italiano in materia di adozione ha vissuto nel 2025 un cambiamento epocale. Con la sentenza n. 33, la Corte Costituzionale ha ufficialmente dichiarato illegittima l’esclusione assoluta delle persone singole dall’adozione internazionale.
Questo intervento rappresenta un ulteriore passaggio di un percorso iniziato con la Legge n. 184/1983, percorso incentrato sul preminente interesse del minore.
Le persone single possono presentare la loro disponibilità all’adozione internazionale presso il Tribunale per i Minorenni di competenza territoriale, che ne valuta l’idoneità nel rispetto dei requisiti richiesti.
Il contesto normativo: dalla Legge 184/1983 a oggi
Nonostante il sistema italiano fosse originariamente imperniato sull’adozione “piena” per le coppie coniugate, la Legge n. 184/1983 prevedeva già alcuni margini per la genitorialità singola, seppur in via eccezionale:
- Subentro del coniuge superstite: (art. 25, commi 4 e 5).
- Adozione di minore italiano da parte di stranieri: (art. 40).
- Adozione in casi particolari: (art. 44), strumento cardine che permette ai single di assumere lo status di genitore adottivo, quando risponde al benessere del bambino.
La Sentenza n. 33/2025: fine del divieto assoluto
La Consulta ha rimosso il blocco previsto dall’art. 29-bis della legge 184/1983, ritenendo che l’esclusione a priori dei single residenti in Italia violasse gli articoli 2 e 117 della Costituzione (in relazione all’art. 8 della CEDU).
Particolarmente significativa è la presa di distanza dall’idea che l’adozione debba “imitare la natura”. La Corte chiarisce che la preferenza per la famiglia bigenitoriale può giustificare un criterio di priorità nella scelta degli affidatari, ma non un divieto assoluto nei confronti delle persone singole.
Secondo la Corte:
- La preferenza per la bigenitorialità può essere un criterio di priorità, ma non un divieto assoluto.
- Il calo delle adozioni internazionali (passate da 7.000 domande nel 2007 a circa 500 nel 2024) impone di non escludere soggetti idonei.
- Il nucleo monoparentale è pienamente capace di offrire quel “foyer stable et harmonieux” (casa stabile e armoniosa) richiesto dalla Convenzione di Strasburgo.
Limiti e prospettive: cosa cambia per single e coppie same-sex
È bene precisare che la pronuncia del 2025 è circoscritta all’adozione internazionale. Restano aperte alcune questioni cruciali:
- Adozione Nazionale: non vi è ancora un’estensione diretta per l’adozione legittimante nazionale per i single.
- Unioni Civili: la posizione delle coppie dello stesso sesso rimane “impregiudicata”. Si crea però un paradosso: oggi il partner singolo potrebbe avere un accesso più fluido rispetto a una coppia unita civilmente.
- Sviluppi futuri: la sentenza apre la strada a una possibile dichiarazione di illegittimità anche dell’art. 6 della legge 184/1983, che disciplina l’adozione ordinaria.
Avv. Emanuela Signorelli




0 commenti