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05 Novembre, 2020

Adozione internazionale

Il percorso è inizialmente il medesimo indicato per l'adozione nazionale ed i costi variano in base al Paese.
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Differenze fra adozione internazionale e adozione nazionale.

Per quanto riguarda la procedura di adozione internazionale, il percorso è il medesimo indicato per l’adozione nazionale almeno per quanto concerne gli incontri con i Servizi sociali e la stesura della relazione sulla coppia.

Il Tribunale per i Minorenni, ricevuta la relazione dai servizi sociali convoca i coniugi e può, (ritenendolo opportuno), disporre ulteriori approfondimenti dai servizi sociali. Ottenuta la relazione, il giudice decide se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante l’insussistenza dei requisiti all’adozione.

La coppia ritenuta idonea all’adozione, a seguito delle valutazioni e della dichiarazione del Tribunale per i minorenni, deve inderogabilmente dar corso alla procedura attraverso una delle numerose associazioni appartenenti all’albo degli enti autorizzati iniziando con l’indicazione del Paese (o dei Paesi) verso i quali orientare la propria candidatura entro un anno dall’emissione del decreto di idoneità, pena la nullità. La scelta dell’ente a cui affidarsi  è un passo importante perché determinerà i tempi e i modi del raggiungimento dell’adozione.

I costi.

A differenza dell’adozione nazionale che risulta gratuita, la complessità della procedura all’estero, il coinvolgimento dell’ente autorizzato, la preparazione della documentazione che verrà presentata alle autorità straniere, la sua traduzione e il suo invio, la presenza necessaria di intermediari, la necessità di uno o più viaggi nel paese d’origine del minore e la permanenza in loco concorrono a determinare dei costi non indifferenti che possono superare anche i 20 mila Euro. Le spese opportunamente documentate e certificate dall’ente, in seguito, sono:

  • deducibili, ai fini fiscali nella misura del cinquanta per cento (spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione);
  • rimborsabili nella parte rimanente fiscalmente non deducibile in misura del  cinquanta per cento o del trenta per cento secondo l’ammontare del reddito complessivo familiare.

L’ente autorizzato.

Vi è da dire, poi, che ogni ente autorizzato organizza in modo personalizzato, anche in considerazione dei paesi in cui ciascun opera, un percorso che i coniugi che hanno dato incarico dovranno svolgere al fine dell’adozione. In genere è obbligatorio partecipare a uno o più incontri di gruppo durante i quali il personale dell’ente ha modo di conoscere meglio le coppie di aspiranti genitori adottivi e dove si ottengono notizie sull’ente, sui paesi e sui bambini provenienti dai paesi in cui opera l’ente. Si tratta anche di una ulteriore occasione di formazione e di crescita per la coppia il successivo passo, cioè la firma del mandato o incarico all’ente, presuppone la conoscenza delle metodologie e dei costi dell’ente, delle caratteristiche dei bambini e dei Paesi per cui si dà incarico.

L’attesa. 

Effettuata la firma dell’incarico, che è un contratto in cui sono definiti i diritti e i doveri della coppia e i servizi dell’ente, in genere si presenta un periodo d’attesa (cfr L’attesa: inutile stress o risorsa per la coppia?) in cui la coppia è inserita in una lista d’attesa dell’ente prima e del paese poi. Questo periodo può durare da pochi mesi ad alcuni anni. Può dipendere dall’andamento delle adozioni nel Paese scelto, può dipendere dalla capacità dell’ente di predisporre le documentazioni, può dipendere dalla capacità amministrativa del paese di predisporre gli abbinamenti.

Durante questo periodo verrà richiesto alla coppia la preparazione della documentazione che ciascun Paese richiede ed in fine l’abbinamento con uno o più bambini. I documenti consegnati all’ente, verranno tradotti e inviati alle autorità del Paese scelto. Quando la pratica giunge all’autorità preposta nel Paese straniero la coppia è inserita in una lista in attesa dell’abbinamento con uno o più minori.

Ad abbinamento avvenuto o contestualmente all’abbinamento i coniugi possono conoscere il figlio. Devono presentarsi alle autorità del Paese straniero e a seconda del paese presenziare in tribunale o presso gli uffici del ministero competente. La variabilità delle procedure all’estero è molto alta: in alcuni Paesi è obbligo per la coppia convivere con i figli fino a due mesi prima di poter rientrare in Italia, in altri sono necessari più viaggi a distanza di mesi, in altri è sufficiente una settimana di permanenza all’estero.

Questa fase della procedura prevede il coordinamento tra le varie autorità (italiane ed estere) al fine di consentire da un lato l’emanazione del provvedimento da parte dell’autorità estera, dall’altro la verifica della corrispondenza dell’adozione ai criteri previsti dalla convenzione dell’Aja in materia da parte dell’autorità italiana, la quale, solo all’esito positivo, potrà autorizzare l’ingresso del minore nel territorio dello Stato.

Terminato l’eventuale periodo di affidamento preadottivo, il Tribunale per i minorenni avente competenza territoriale in funzione della residenza degli adottanti, provvederà alla trascrizione dell’adozione la quale, oltre a produrre gli effetti già citati, determinerà per il minore adottato l’acquisto della cittadinanza italiana.

Non è facile fornire indicazioni relative alla durata della procedura per l’adozione internazionale per la complessità della stessa e i fattori molteplici che vi sono coinvolti.


Leggi anche: Cos’è un Ente autorizzato all’adozione internazionale?

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