Adozione mite: una premessa
Nel nostro ordimento possono convivere modelli di adozione diversi e diverse forme di genitorialità adottive:
- Adozione di minorenni– italiani o stranieri- in stato di abbandono, ossia privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi; in questo caso, i minori dichiarati “adottabili” possono essere appunto adottati di genitori che hanno ricevuto l’autorizzazione dal Tribunale;
- Adozione di maggiorenni, riguarda persone maggiori di età (e quindi giuridicamente autonome) che entrano a far parte degli interessi prevalentemente patrimoniali anche della famiglia dell’adottante;
- Adozione “in casi particolari”, dove il minore adottato mantiene il proprio cognome (che pospone a quello dei genitori adottivi), non ha legami di parentela con gli altri componenti della famiglia adottiva e conserva alcuni obblighi nei confronti dei genitori biologici.
Nel primo caso, definito adozione legittimante: il minore si trova in stato di abbandono, cioè è privo di genitori e/o parenti che si possano prendere cura di lui; una volta adottato, egli entra a far parte e diventa figlio “a tutti gli effetti personali e di legge” della famiglia adottante e della sua parentela, recidendo qualsiasi legame con la famiglia di origine (ad eccezione dei divieti matrimoniali).
Negli altri due casi, definiti adozioni non legittimanti, l’adottato mantiene un legame con la famiglia biologica cui aggiunge quello con la famiglia adottiva.
Inquadramento e presupposti giuridici
Adozione Mite è un’espressione coniata dalla giurisprudenza per indicare la possibilità di adottare un bambino senza fargli perdere il rapporto con i genitori biologici; questa forma di adozione rappresenta una “variante” dell’adozione in casi particolari, disciplinata dal codice civile, e costituisce una modalità operativa grazie alla quale il minore, pur affidato legalmente ad altre persone, conserva il rapporto con i propri genitori e fratelli/sorelle biologici.
L’adozione mite è applicabile nei casi di c.d. semi- abbandono o disagio per il minore, ovvero per bambini i cui genitori siano presenti ed affettuosi, che sappiano quindi offrire un solido rapporto affettivo ma che si trovino in uno stato di fragilità (ad esempio economica o clinica) tale da non poter garantire la totale cura dei figli e si dimostrano, pertanto, carenti o comunque inadeguati a svolgere il proprio ruolo genitoriale in maniera adeguata alle esigenze dei figli.
Questi genitori non possono essere considerati per legge inadatti a svolgere il loro ruolo genitoriale: così lo Stato è chiamato ad intervenire per garantire che i minori siano collocati nella dimensione familiare più idonea per una sana e serena crescita.
Quando e come si può applicare l’adozione mite?
L’ambito di applicazione è delegato al Tribunale dei Minorenni che, supportato dai servizi sociali, deve valutare caso per caso quale sia la soluzione più adatta per il bambino o i bambini segnalati.
Affinché si istruisca la pratica, è necessario presentare domanda al Tribunale per i Minori di competenza, portando la relativa documentazione del caso: i potenziali genitori devono presentare dichiarazione di disponibilità ad un affidamento di tipo familiare e all’eventuale evoluzione in adozione mite nonché assumere un comportamento tale da favorire il rientro nella famiglia di origine allo scadere del tempo fissato dal Giudice che, in genere, è determinato in due anni (ci possono essere però dei casi in cui il giudice può disporre il rientro nella famiglia di origine anche prima oppure prorogare tale periodo).
Una volta constatata l’impossibilità di rientro in famiglia, alla scadenza del periodo di affidamento e di sue eventuali proroghe, si passa all’adozione mite: i potenziali genitori devono essere pronti all’adozione e presentare domanda sempre al Tribunale dei Minori competente, il quale stabilirà il periodo di durata dell’adozione mite; una volta perfezionato il percorso in tribunale, si instaura il rapporto legale di filiazione e genitorialità.
È importante sottolineare che in questo caso non ci sono limiti di età e, soprattutto, questa adozione è consentita anche alle coppie non sposate e ai single.
Effetti dell’adozione mite
Il minore mantiene il proprio cognome a cui si aggiunge quello della famiglia adottiva.
I genitori adottivi devono occuparsi dei bisogni quotidiani, ovvero del mantenimento, dell’istruzione e dell’educazione del minore, in quanto a loro spetta l’esercizio della responsabilità genitoriale (ossia il potere di assumere decisioni nell’interesse del bambino), secondo le indicazioni generali stabilite dal tribunale; sarà proprio il Tribunale, supportato dai servizi sociali, a stabilire i tempi ed i modi in cui il minore potrà frequentare la famiglia di origine.
Considerazioni finali
Come descritto, il nostro ordinamento prevede espressamente che occorre preservare il diritto del minore a mantenere un rapporto con la famiglia di origine: in quest’ottica l’adozione legittimante deve essere considerata come la soluzione più estrema ed applicata come “ultima spiaggia”, quando non ci siano altri modi per permettere al minore di godere dei diritti familiari biologici.
Riferimenti giuridici
Legge n.184 del 1983, art. 44 lett. d)
Corte di Cassazione, sentenza n. 35840 del 22 novembre 2021.
Corte di Cassazione, sentenza n.12962 del 22 giugno 2016.
Corte di Cassazione sentenza n.3643 del 13 febbraio 2020.
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