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31 Ottobre, 2020

Chi può adottare?

I requisiti per l’adozione internazionale e per l’adozione nazionale sono gli stessi.
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Chi può adottare? Ecco i requisiti

I requisiti per l’adozione internazionale sono gli stessi che per l’adozione nazionale, e sono previsti dall’art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001) che disciplina l’adozione e l’affidamento e che riteniamo utile riportare perché il suo contenuto interessa più di ogni altro le coppie. “L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare.”

Riguardo all’età, secondo la legge:

  • la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni;
  • la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l’altro. Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.

Ciò vuol dire che se la futura madre ha 47 anni ed il futuro padre 56, la coppia può adottare un bambino non più piccolo di 2 anni. Se la futura madre ha 54 anni ed il futuro padre 63, la coppia può adottare un bambino non più piccolo di 8 anni. Se la futura madre ha 50 anni ed il futuro padre 68, la coppia può adottare un ragazzino di 13.I limiti di età introdotti dalla legge hanno lo scopo di garantire all’adottato genitori idonei ad allevarlo e seguirlo fino all’età adulta, in una condizione analoga a quella di una genitorialità naturale.

Questo dice la nostra legge; ma poiché l’abbinamento con il bambino adottabile è deciso dall’Autorità straniera, i limiti che il nostro legislatore ha spostato molto in avanti, per permettere anche a coppie non giovani di adottare, hanno poca efficacia nella realtà, perché la maggior parte dei paesi stranieri privilegia le coppie giovani.

Quindi, per adottare bisogna:

  • essere in due;
  • essere coniugati al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità;
  • provare documentalmente o per testimonianza, ove il matrimonio sia stato contratto da meno di tre anni, la continua, stabile, perdurante convivenza antecedentemente alla celebrazione del matrimonio per un periodo almeno pari al complemento a 3 anni;
  • non avere in corso nessun procedimento di separazione, nemmeno di fatto.

Infine, gli aspiranti genitori adottivi devono essere idonei ad educare ed istruire, e in grado di mantenere i minori che intendono adottare. È chiaro che per questi ultimi requisiti non si può procedere, come per i precedenti, con una semplice verifica formale, ma occorre una valutazione più complessa “nel merito”, cioè nei contenuti e nelle modalità del rapporto di coppia, che viene espletata dai Tribunali per i Minorenni e realizzata tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti locali, anche in collaborazione con i servizi delle aziende sanitarie locali; e ciò perché l’interdisciplinarità è necessaria per un’osservazione corretta della relazione di coppia e della sua reale disponibilità ad accogliere un figlio, delle sue risorse a fronteggiare le eventuali difficoltà di inserimento.

Coppie italiane residenti all’estero

L’adozione pronunciata dall’Autorità competente di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia dal Tribunale per i Minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione (art.36 della legge n°184 del 1983 come modificato dalla legge n°476/1998). Il Tribunale per i Minorenni competente è quello del luogo di ultima residenza della coppia o, nel caso in cui non sia possibile stabilire quale sia stata l’ultima residenza, quello di Roma.

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