“Come si calcolano i congedi parentali? Perché per il collocamento provvisorio sono previsti solo 3 mesi di congedo di maternità?”
“Il congedo parentale può essere richiesto contemporaneamente, a ore, a giornate? L’azienda può non consentirti di farlo?“
Per rispondere a queste e alle altre molte domande che frequentemente riceviamo su questa tematica, abbiamo deciso di realizzare una pratica guida con le indicazioni generali. Per ogni situazione lavorativa del singolo e della coppia occorre poi un’applicazione specifica e adeguata. La guida sarà sempre aggiornata con le eventuali novità legislative.
I genitori adottivi e affidatari lavoratori hanno gli stessi diritti dei genitori biologici, ma con una diversa applicazione delle norme, cioè una differente modalità di fruizione.
Il Decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni in materia di tutela a sostegno della maternità e della paternità” è il riferimento normativo dedicato ai congedi e ai permessi lavorativi anche dei genitori adottivi e affidatari. Un testo in continua evoluzione, che segue i cambiamenti sociali e culturali riferiti alla cura dei figli, recependo tutte le novità normative che aggiornano i periodi a cui i genitori hanno diritto compresi i relativi trattamenti economici.
Il trattamento economico non differisce da quello dei genitori biologici comprese le previsioni dei singoli contratti collettivi nazionali di categoria, che possono essere migliorativi rispetto a quanto previsto dalle norme per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati.
Per le madri e i padri libere/i professioniste/i e le madri e i padri lavoratrici e lavoratori autonome/i sono previste specifiche indennità che coprono totalmente o in parte i periodi dei congedi. Artt. 67 e 72 D.lgs 151/2001
I genitori adottivi ed affidatari hanno lo stesso trattamento previdenziale dei genitori biologici.
Il giorno dell’ingresso in famiglia è analogo al giorno della nascita del figlio per i genitori biologici.
CONGEDO DI MATERNITÁ OBBLIGATORIO
Il congedo di maternità ha una durata di 5 mesi, non raddoppia in caso di adozione o affido di due o più minori con la stessa procedura. Art. 26 comma 1 D.lgs 151/2001
Adozione nazionale: da fruire durante i 5 mesi successivi all’ingresso in famiglia che inizia o dal collocamento provvisorio o dall’affido preadottivo Art. 26 comma 2 D.lgs 151/2001
Messaggio Inps n. 3951 del 9 novembre 2023
Adozione internazionale: può iniziare dal giorno dell’ingresso in famiglia, ma parte del periodo può essere fruito anche prima per incontrare il minore e svolgere le pratiche nel Paese del figlio ed entro i 5 mesi successivi dall’ingresso in Italia. Art. 26 comma 3 D.lgs 151/2001
Affidamento temporaneo: 3 mesi dall’ingresso in famiglia entro i 5 mesi successivi. Art. 26 comma 6 D.lgs 151/2001
Trattamento economico: 80% della retribuzione Art. 22 D.lgs 151/2001
CONGEDO DI PATERNITÁ ALTERNATIVO
Il congedo di paternità alternativo (ovvero il congedo di maternità) può essere fruito anche dal padre adottivo o affidatario quando la madre, in alcuni casi specifici, non lo utilizza o utilizza solo in parte.
Art. 28 del D.lgs. 151/2001 – Circolare INPS n. 122 del 27/10/2022
CONGEDO DI PATERNITÁ OBBLIGATORIO
Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni lavorativi non frazionabili ad ore (che raddoppiano in caso di adozione o affido di due o più minori con la stessa procedura) e può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre; altresì il padre lavoratore può fruirne anche se la madre non è lavoratrice. Il periodo può essere frazionato a giorni ma non a ore. Il padre può altresì fruire del congedo di paternità anche quando fruisce del congedo di paternità alternativo.
Adozione nazionale dall’ingresso in famiglia entro i 5 mesi successivi.
Affido temporaneo e collocamento: dall’ingresso in famiglia entro i 5 mesi successivi
Adozione internazionale anche prima dell’ingresso in famiglia durante il periodo di permanenza nel Paese del figlio previa certificazione dei periodi fruizione da parte dell’Ente Autorizzato che cura la procedura adottiva.
Trattamento economico: 100% della retribuzione
Art. 27 bis – comma 4 – e art. 29 comma 1 D.lgs 151/2001
Circolare INPS n. 122 del 27/10/2022
CONGEDO PERMANENZA STATO ESTERO
Per l’adozione internazionale durante il periodo di permanenza nel Paese del figlio, se la madre non fruisce del congedo di maternità o ne fruisce solo in parte, può chiedere un congedo non retribuito. Tale congedo spetta alle medesime condizione anche al padre che ne ha diritto, quando la madre non è lavoratrice.
Art. 26 comma 4 e art. 31 comma 2 D.lgs 151/2001
CONGEDO PARENTALE
Il congedo parentale può essere fruito qualunque sia l’età del minore entro 12 anni (dai 12 ai 14 solo per i lavoratori/lavoratrici dipendenti) dall’ingresso in famiglia, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età.
La madre può usufruirne dalla fine del congedo di maternità.
Il padre può usufruirne dall’ingresso in famiglia.
Il periodo complessivo del cengedo parentale per ogni figlio in adozione o in affido è di 10 mesi continuativi o frazionati elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi. Il periodo massimo di un genitore può essere di 6 mesi.
Il congedo parentale può essere fruito anche ad ore, secondo le modalità stabilite dal contratto collettivo di categoria o, in mancanza anche del contratto aziendale, il genitore lavoratore può scegliere la modalità (a giorno o a ore).
Adozione nazionale: dall’ingresso in famiglia che parte dal collocamento provvisorio o dall’affido pre-adottivo.
Adozione internazionale: dall’ingresso in Italia con certificazione rilasciata dall’Ente Autorizzatoche cura la procedura nello Paese del figlio.
Sito Commissione Adozioni Internazionali
Artt. 32, 34, 36 D.lgs 151/2001
Messaggio INPS 251 del 26/01/2026
- per 1 mese se il/la minore è stato/a adottato/a, collocato/a affidato/a prima del 1° gennaio 2023 e almeno un genitore dipendente ha terminato il congedo di maternità o in alternativa di paternità dopo il 31 dicembre 2022. Se invece il/la minore è stato/a adottato o affidato/collocato dal 1° gennaio 2023, il diritto alla fruizione di 1 mese retribuito all’80% spetta a prescindere dal periodo di fruizione del congedo di maternità e paternità;
- per 2 mesi se il/la minore è stato/a adottato/a, affidato/a, collocato/a prima del 1° gennaio 2024 e almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023. Se il/la minore è stato/a adottato/a, collocato/a affidato/a dal 1° gennaio 2024 i due mesi spettano a prescindere dal periodo di fruizione del congedo di maternità o paternità;
- per 3 mesi se il/la minore è stato/a adottato/a, affidato/a, collocato/a prima del 1° gennaio 2025 e se almeno un genitore ha terminato il congedo di maternità o in alternativa di paternità dopo il 31 dicembre 2024. Se il/la minore è stato adottato/a, affidato/a, collocato/a dal 1° gennaio 2025 spetta la retribuzione all’80% per 3 mesi a prescindere dal periodo di fruizione del congedo di maternità o in alternativa di paternità.
CONGEDO PER LA MALATTIA DEL FIGLIO
Diritto previsto per entrambi i genitori, alternativamente, ad assentarsi dal lavoro per tutti i periodi corrispondenti alla malattia del figlio.
Il limite dei periodi è di 3 anni dall’ingresso in famiglia entro il compimento dei 6 anni di età.
Dai 6 agli 8 anni solo 5 giorni per ogni anno.
Se al momento dell’ingresso in famiglia il figlio ha un’età compresa ta i 6 e i 12 anni spettano solo 5 giorni per ogni anno per i primi 3 anni.
Trattamento economico: non retribuito
RIPOSI GIORNALIERI
La lavoratrice madre adottiva e affidataria o in alternativa il padre hanno diritto ai riposi giornalieri nella misura di 2 ore che raddoppiano nel caso di adozione o affido di due o più minori con la stessa procedura.
Trattamento economico: retribuzione al 100%
Sentenza Corte Costituzionale n. 104 del 9 aprile 2003
Circolare INPS n. 91 del 26 maggio 2003
TUTELA ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA DELLA LAVORATRICE MADRE (e in alternativa al lavoratore padre)
Le tutele alla salute e sicurezza sul lavoro previste per la gravidanza e per il figlio fino al compimento dei 7 mesi di età anagrafica delle lavoratrici madri biologiche si applica anche alle lavoratrici madri adottive e affidatarie fino al compimento dei 7 mesi di età anagrafica del figlio.
Art. 6, commi 1 e 2 D.lgs 151/2001
LAVORO NOTTURNO
Le lavoratrici madri adottive e affidatarie non sono obbligate a prestare lavoro notturno nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia, ma non oltre il compimento di anni 12 del figlio. In alternativa il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente.
Art. 53, comma 2 lett. b-bis del D.lgs 151/2001
DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Per i genitori adottivi e affidatari l’articolo 54, comma 9, del D.lgs 151/2001 dispone che “Il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell’articolo 31, terzo comma, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.”
DIRITTO AL RIENTRO E ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO
I genitori lavoratori adottivi e affidatari hanno diritto a rientrare nella stessa unità produttiva o altra ubicata nello stesso comune e di permanervi fino ad 1 anno dall’ingresso del minore in famiglia. Hanno altresì diritto alle stesse mansioni o equivalenti, e beneficiare di eventuali miglioramenti condizioni di lavoro che sarebbero loro spettanti durante l’assenza.” Al lavoratore padre adottivo o affidatario tale diritto viene applicato “al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità”.
Art. 56 comma 4 del D. lgs 151/2001
SANZIONI
Ai casi di rifiuto, opposizione o ostacolo all’esercizio di assenza dal lavoro per la cura dei figli si applicano:
- sanzioni amministrative previste nel D. lgs 151/2001 che il D.lgs 105/2022 ha rivisto e aggiornato in recepimento alla Direttiva UE 2019/1158.
Le sanzioni amministrative di cui al D.lgs 151/2001 sono applicabili anche per il mancato riconoscimento dei diritti dei genitori lavoratori per i due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis D.lgs n. 198/2006 – Codice delle pari opportunità o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle provincie autonome nei rispettivi ordinamenti.
La certificazione di genere rientra nella Missione 5 “Inclusione e Coesione” – Politiche attive del lavoro e sostegno occupazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che mira oltre a una maggiore inclusione e maggiore qualità del lavoro femminile alla tutela della maternità. Art. 18, 31 bis, 38, 46, 52 D. lgs 151/2001
guida a cura di Daniela Pazienza




Anzitutto complimenti per l’ottima sintesi dei diritti dei genitori. Vorrei solo porvi un quesito, gentilmente non sapete se chi ha usufruito del congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni può anche utilizzare entro il primo anno di ingresso del minore ANCHE i riposi giornalieri di 2 ore ?
Il minore a noi affidato inizia le elementari a settembre e sono certo che dovrò utilizzare le due ore di permesso per seguirlo nei primi giorni, ma ho già utilizzato i 10 giorni di congedo di paternità a ottobre, quando è entrato nella nostra famiglia. Grazie mille e buon lavoro
Buongiorno,
i riposi giornalieri possono essere utilizzati dal padre adottivo o affidatario – art, 45 d.lgs 151/2001 – dall’ingresso in famiglia – per il primo anno – ma in determinate condizioni previste dalla legge – art.40 d.lgs 151/2001
Art. 40
Riposi giornalieri del padre
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)
1. I periodi di riposo di cui all’articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
Ulteriori precisazioni sono contenute nella circolare INPS n.91/2003
https://servizi2.inps.it/servizi/Bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/circolari/../circolariZip/Circolare%20numero%2091%20del%2026-5-2003.pdf
La madre adottiva o affidataria può beneficiare, infatti, dei riposi giornalieri durante il congedo parentale del padre adottivo o affidatario, ma non anche durante il congedo di paternità di quest’ultimo. Il padre adottivo o affidatario, invece, non può godere dei riposi suddetti né durante il congedo di maternità, né durante il congedo parentale della madre nonché durante i periodi di sospensione del rapporto di lavoro della stessa.
Nell’ipotesi in cui il padre adottivo o affidatario stia fruendo dei riposi giornalieri in assenza di richiesta del congedo di maternità o del congedo parentale della madre adottiva o affidataria, una eventuale, successiva richiesta dei congedi suddetti da parte della madre farebbe venir meno, come del resto accennato, la possibilità, per il padre, di utilizzare i riposi nei periodi coincidenti con i congedi della madre.
Nei confronti del padre adottivo a affidatario sono comunque applicabili anche le altre condizioni di utilizzo dei riposi in questione previste dagli artt. 40 (affidamento esclusivo dei figli al padre, mancata fruizione dei riposi, da parte della madre lavoratrice dipendente, per rinuncia della stessa o perché appartenente a categoria non avente diritto ai riposi suddetti, ipotesi di madre non lavoratrice dipendente, morte o grave infermità della madre) e 41 del T.U.(fruibilità da parte del padre delle ore aggiuntive previste in caso di plurimo) ed esplicate nelle citate circolari n. 109/2000 ( v. paragrafo 2) e n. 8/2003 (v. paragrafo 2).
Laddove i genitori abbiano fruito dei riposi giornalieri durante l’affidamento preadottivo, gli stessi non possono fruire di ulteriori periodi a seguito dell’adozione.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Buon giorno,
sono una mamma affidataria dal 2018. Il TM ha dichiarato adottabile il minore ed a marzo 2024 e cominciato l’affidamento preadottivo Nel 2018 ho usufruito dei tre mesi di congedo adesso che é diventato preadottivo posso richiedere ancora del congedo di maternità? Quando si legge: “entro 5 mesi dall’ingresso in famiglia” vuol dire dalla prima volta o da quando é stato emanato il provvedimemto di affidamento preadottivo? Vi ringrazio per l’attenzione
Gent.ma Maria,
l’applicazione della norma (art. 26 del D.lgs 151/2001) sul congedo di maternità per le adozioni nazionali è stato chiarito dall’INPS con il messaggio n.3951 del 9 novembre 2023: https://www.wikilabour.it/wp-content/uploads/2023/11/INPS_mess3951-2023.pdf
“L’art.26 del d.lgs. 151/2001, modificato dalla legge 244/2007, ha previsto una successiva specifica disciplina delle tutele spettanti ai genitori adottivi o affidatari, differenziando la durata del congedo di maternità dei genitori adottivi (pari a 5 mesi) da quella dei genitori affidatari (pari a 3 mesi).
Alla luce di tale quadro normativo, l’Istituto, con circolare n.16/2008, ha previsto la possibilità di riconoscere l’indennità di maternità per un periodo di 5 mesi, nel solo caso in cui il minore “si trovi in affidamento preadottivo come previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 184/1983”. Pertanto, si conferma che, la generica locuzione “collocamento a scopo adottivo”, spesso usata nei provvedimenti di collocamento provvisorio ai sensi dell’art.10 della legge 184/1983, non va intesa come provvedimento di affidamento preadottivo disposto ai sensi dell’art.22 e ss. della legge 184/1983.Resta, quindi, ferma l’applicazione dell’ultimo comma dell’art.26 del d.lgs. 151/2001. Di conseguenza, è possibile riconoscere un massimo di 3 mesi di congedo di maternità e non di 5 mesi. Al perfezionamento dell’eventuale adozione o affidamento preadottivo, è possibile fruire dei restanti 2 mesi”. Quindi, nel suo caso, visto che l’affidamento preadottivo è stato perfezionato, secondo quanto riportato nel messaggio INPS, è possibile fruire degli ulteriori due mesi.Cordialità
Daniela Pazienza
Entro quanto tempo è possibile fruire dei 2 mesi aggiuntivi di congedo di maternità? Dalla data del provvedimento di affido preadottivo? Entro 5 mesi dalla data del provvedimento di affido preadottivo? A piacimento?
Buongiorno sono una madre adottiva e ho un dubbio rispetto alla presentazione della domanda e la fruizione dei riposi giornalieri. La bambina ci è stata preaffidata all’ estero il 30/01/25 ma siamo rientrati in Italia a metà marzo 2025 . Come data di ingresso del minore in famiglia quale va indicata? Io all’ estero ho fruito della maternità obbligatoria. Grazie mille e buona giornata
Buongiorno, sono un padre affidatario volevo sapere se la madre affidataria rinuncia ai 3 mesi a lei spettanti, posso usufruirne io? Siamo entrambi insegnanti a tempo indeterminato e qual’è la legge che in caso affermativo loo permette. Grazie anticipatamente.
Gent.mi,
riporto qui di seguito la parte della circolare applicativa dell’INPS n. 16 del 2008 “Congedo di maternità/paternità e congedo parentale in caso di adozioni e affidamenti” che riguarda il congedo di paternità alternativo
____________________________________
2. CONGEDO DI PATERNITA’ IN CASO DI ADOZIONE E AFFIDAMENTO
Per effetto dell’art. 2, comma 454, Legge Finanziariaper il 2008, l’art. 31 T.U. è stato sostituito.
Si riporta di seguito l’art. 31 T.U. novellato:
“1. Il congedo di cui all’art. 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta , alle medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all’art. 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore”.
In attuazione della disposizione richiamata, il congedo di paternità spetta, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, al padre lavoratore dipendente subordinatamente al verificarsi di una delle condizioni di cui all’art. 28 T.U. (decesso o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo) nonché in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinunci anche solo parzialmente.
_____________________________________
Questo il link
https://servizi2.inps.it/servizi/Bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2016%20del%204-2-2008.htm
Cordialità
Daniela Pazienza
Salve, il TM ci ha affidato due bimbi in collocamento provvisorio e sto usufruendo dei 3 mesi di maternità.
Mi spetta il congedo parentale o permessi per malattia dei figli? Ed assegni familiari?
Grazie!!
Gent.mi
assolutamente si. Oltre ai 3 mesi di congedo di maternità spetta il congedo parentale nelle modalità previste D.lgs 151/2001 (vedere la guida) e il congedo per malattia del figlio.
Gli assegni familiari sono previsti anche per i genitori affidatarì ma secondo quanto previste nel messaggio INPS n. 000773 del 21-02-2024. Questo il link
file:///C:/Users/danip/Downloads/messaggio%20INPS%20(2).pdf
Il servizio di informazioni che ItaliaAdozioni fornisce sui temi dei congedi e dei permessi lavorativi per i genitori adottivi, si basa sul quadro normativo di riferimento attualmente vigente e su quanto pubblicato e condiviso dagli organi competenti.
Per ulteriori chiarimenti siamo qui
Cordialmente
Daniela Pazienza
Buongiorno,
Io e mio marito, siamo stati designati affidatari di una bimba di 10 anni con legge 104 in gravità.
Conosco questa bambina da quasi 4 anni in quanto sua educatrice domiciliare. Il padre della bambina ha firmato il consenso all’affido perché riconosce di non essere in grado di occuparsene, mentre la madre della bimba è venuta a mancare 4 anni fa.
Attualmente è la nonna materna di 80 anni ad occuparsene.
Sento pareri discordanti: qualcuno dice che dovrei dimettermi dalla cooperativa per la quale lavoro, mentre secondo altri dovrei semplicemente lasciare l’è ducati vado domiciliare su questo nucleo.
Quindi in prima battuta vorrei chiarimenti in merito.
Inoltre, dato che centro affidi è servizi sociali vorrebbero iniziare ad organizzare dei pernottamenti della bimba a casa nostra, mi chiedo se senza un provvedimento del Tribunale questo sia possibile e se posso usufruire in quei giorni di permessi, maternità o altre forme di astensione da lavoro. Grazie.
Gentile Luisa,
da quanto leggo ritengo si tratti di affidamento amministrativo e non giudiziale a scopo solidaristico non adottivo. Se così fosse la progettualità , i tempi e i modi dell’ affidamento dipendono dai servizi sociali e dal centro affidi e non necessita di provvedimento giudiziale. In ordine all’opportunità di continuare presso il domicilio della bimba l’educativa conviene che ne parli con il centro affidi e i servizi sociali. Ritengo eccessivo che si dimetta dalla cooperativa, ma è preferibile che si confronti con gli Enti. Cordiali saluti
Avv. Emanuela Signorelli
buongiorno
sono una mamma affidataria (affido leggero) di tre bambini africani, ovviamente il “lavoro” non manca. Volevo sapere se ho diritto ai congedi parentali. Ho cercato informazioni e non ho trovato differenze di trattamento tra affido residenziale e affido parziale. Mi potete aiutare per favore grazie
Gent.ma Luisa,
non sono previsti congedi parentali per l’affido leggero.
Daniela Pazienza
Abbiamo in affido sine die una bimba di 11 anni da 2 mesi, oltre alla maternità mi spettano anche le 2 ore di permesso? Grazie mille Ilenia
Gent.ma Ilenia,
la circolare INPS n. 91 del 2003 sui riposi giornalieri in caso di adozione e affidamento parla di diritto alla fruizione dei riposi giornalieri anche nell’ipotesi di affido provvisorio:
“La circostanza che la pronuncia della Corte costituzionale faccia generico riferimento all’affidamento, senza darne una qualificazione giuridica, depone a favore dell’applicabilità della sentenza in oggetto, sia nell’ipotesi dell’affidamento preadottivo, che nell’ipotesi dell’affidamento provvisorio.
Del resto, una parità di trattamento tra affidamento preadottivo e affidamento provvisorio è da ritenersi ormai principio generale – ovviamente se non esplicitamente disciplinata in maniera diversa – agli effetti del diritto alle prestazioni di maternità, per cui l’Istituto (v. ad es.: circ. 229/1988, circ. 151/1990) aveva senz’altro riconosciuto il diritto alle medesime prestazioni, previste per le madri adottive, a tutte le donne che avevano avuto bambini in affidamento, preadottivo o provvisorio che fosse.”
Sulla base di questa circolare faccia comunque la sua richiesta di fruizione dei riposi giornalieri.
Il servizio di informazioni che ItaliaAdozioni fornisce sui temi dei congedi e dei permessi lavorativi per i genitori adottivi, si basa sul quadro normativo di riferimento attualmente vigente e su quanto pubblicato e condiviso dagli organi competenti.
Per ulteriori chiarimenti siamo qui. Cordialmente
Daniela Pazienza
Salve sono un papà adottatario di due minori. Il TM li ha collocati provvisoriamente presso di noi nel 2021. La procedura si è conclusa solo nel 2025. A giugno il TM ha emesso decreto di affido preadottivo con efficacia retroattiva ed a fine luglio sentenza di adozione. Posso ancora usufruire del congedo di paternità obbligatoria (10 giorni + 10)? O avreo dovuto usufruirne all’epoca dell’ingresso in famiglia nel 2021
Gent.mo Nicola,
riguardo alla fruizione del congedo di paternità obbligatorio secondo i seguenti rifermenti in merito al provvedimento di collocamento del/la minore il comma 3 dell’articolo 10 della legge 184/1983 stabilisce :”Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all’affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell’interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare”.
Sul sito del Ministero della Giustizia viene riportato quanto segue:”In alcuni casi, al fine di evitare un’eccessiva permanenza del minore in Istituto ovvero in comunità, il tribunale per i minorenni può disporre, nell’interesse del minore, il collocamento temporaneo presso una famiglia scelta tra le coppie che hanno manifestato la disponibilità all’adozione.”
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_5_11.page
La fruizione del congedo di paternità obbligatorio è possibile, secondo quanto indicato dall’INPS e dal Dipartimento delle Politiche della famiglia, nei 5 mesi successivi all’ingresso in famiglia del/la minore in caso di adozione o di affidamento o collocamento temporaneo: due mesi prima la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo) https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.congedo-di-paternit-obbligatorio-58988.congedo-di-paternit-obbligatorio.html
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
Il congedo di paternità obbligatorio è un periodo di astensione dal lavoro riconosciuto ai padri lavoratori della durata di 10 giorni, fruibili nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto ai 5 successivi ad esso, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino. Il periodo è calcolato allo stesso modo anche rispetto alla data di ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento o collocamento temporaneo).
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/famiglia/conciliazione-famiglia-lavoro/il-congedo-di-paternita-1/
Cordialmente,
Daniela Pazienza
N.B. Il servizio di informazioni che ItaliaAdozioni fornisce sui temi dei congedi e dei permessi lavorativi per i genitori adottivi, si basa sul quadro normativo di riferimento attualmente vigente e su quanto pubblicato e condiviso dagli organi competenti. ItaliaAdozioni declina ogni responsabilità circa l’utilizzo delle informazioni fornite.