“Come si calcolano i congedi parentali? Perché per il collocamento provvisorio sono previsti solo 3 mesi di congedo di maternità?”
“Il congedo parentale può essere richiesto contemporaneamente, a ore, a giornate? L’azienda può non consentirti di farlo?“
Per rispondere a queste e alle altre molte domande che frequentemente riceviamo su questa tematica, abbiamo deciso di realizzare una pratica guida con le indicazioni generali. Per ogni situazione lavorativa del singolo e della coppia occorre poi un’applicazione specifica e adeguata. La guida sarà sempre aggiornata con le eventuali novità legislative.
I genitori adottivi e affidatari lavoratori hanno gli stessi diritti dei genitori biologici, ma con una diversa applicazione delle norme, cioè una differente modalità di fruizione.
Il Decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni in materia di tutela a sostegno della maternità e della paternità” è il riferimento normativo dedicato ai congedi e ai permessi lavorativi anche dei genitori adottivi e affidatari. Un testo in continua evoluzione, che segue i cambiamenti sociali e culturali riferiti alla cura dei figli, recependo tutte le novità normative che aggiornano i periodi a cui i genitori hanno diritto compresi i relativi trattamenti economici.
Il trattamento economico non differisce da quello dei genitori biologici comprese le previsioni dei singoli contratti collettivi nazionali di categoria, che possono essere migliorativi rispetto a quanto previsto dalle norme per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati.
Per le madri e i padri libere/i professioniste/i e le madri e i padri lavoratrici e lavoratori autonome/i sono previste specifiche indennità che coprono totalmente o in parte i periodi dei congedi. Artt. 67 e 72 D.lgs 151/2001
I genitori adottivi ed affidatari hanno lo stesso trattamento previdenziale dei genitori biologici.
Il giorno dell’ingresso in famiglia è analogo al giorno della nascita del figlio per i genitori biologici.
CONGEDO DI MATERNITÁ OBBLIGATORIO
Il congedo di maternità ha una durata di 5 mesi, non raddoppia in caso di adozione o affido di due o più minori con la stessa procedura. Art. 26 comma 1 D.lgs 151/2001
Adozione nazionale: da fruire durante i 5 mesi successivi all’ingresso in famiglia che inizia o dal collocamento provvisorio o dall’affido preadottivo Art. 26 comma 2 D.lgs 151/2001
Adozione internazionale: può iniziare dal giorno dell’ingresso in famiglia, ma parte del periodo può essere fruito anche prima per incontrare il minore e svolgere le pratiche nel Paese del figlio ed entro i 5 mesi successivi dall’ingresso in Italia. Art. 26 comma 3 D.lgs 151/2001
Affidamento temporaneo: 3 mesi dall’ingresso in famiglia entro i 5 mesi successivi. Art. 26 comma 6 D.lgs 151/2001
Trattamento economico: 80% della retribuzione Art. 22 D.lgs 151/2001
CONGEDO DI PATERNITÁ ALTERNATIVO
Il congedo di paternità alternativo (ovvero il congedo di maternità) può essere fruito anche dal padre adottivo o affidatario quando la madre, in alcuni casi specifici, non lo utilizza o utilizza solo in parte.
Art. 28 del D.lgs. 151/2001 – Circolare INPS n. 122 del 27/10/2022
CONGEDO DI PATERNITÁ OBBLIGATORIO
Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni lavorativi non frazionabili ad ore e può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre; altresì il padre lavoratore può fruirne anche se la madre non è lavoratrice. Il periodo può essere frazionato a giorni ma non a ore. Il padre può altresì fruire del congedo di paternità anche quando fruisce del congedo di paternità alternativo.
Adozione nazionale dall’ingresso in famiglia entro i 5 mesi successivi.
Affido temporaneo e collocamento: dall’ingresso in famiglia entro i 5 mesi successivi
Adozione internazionale anche prima dell’ingresso in famiglia durante il periodo di permanenza nel Paese del figlio previa certificazione dei periodi fruizione da parte dell’Ente Autorizzato che cura la procedura adottiva.
Trattamento economico: 100% della retribuzione
Art. 27 bis – comma 4 – e art. 29 comma 1 D.lgs 151/2001
Circolare INPS n. 122 del 27/10/2022
CONGEDO PERMANENZA STATO ESTERO
Per l’adozione internazionale durante il periodo di permanenza nel Paese del figlio, se la madre non fruisce del congedo di maternità o ne fruisce solo in parte, può chiedere un congedo non retribuito. Tale congedo spetta alle medesime condizione anche al padre che ne ha diritto, quando la madre non è lavoratrice.
Art. 26 comma 4 e art. 31 comma 2 D.lgs 151/2001
CONGEDO PARENTALE
Il congedo parentale può essere fruito qualunque sia l’età del minore al momento dell’ingresso in famiglia entro 12 anni dall’ingresso in famiglia, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età.
La madre può usufruirne dalla fine del congedo di maternità.
Il padre può usufruirne dall’ingresso in famiglia.
Il periodo complessivo del cengedo parentale per ogni figlio in adozione o in affido è di 10 mesi continuativi o frazionati elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi. Il periodo massimo di un genitore può essere di 6 mesi.
Il congedo parentale può essere fruito anche ad ore, secondo le modalità stabilite dal contratto collettivo di categoria o, in mancanza anche del contratto aziendale, il genitore lavoratore può scegliere la modalità (a giorno o a ore). (artt. 32, 34, 36 D.lgs 151/2001
Adozione nazionale: dall’ingresso in famiglia che parte dal collocamento provvisorio o dall’affido pre-adottivo.
Adozione internazionale: dall’ingresso in Italia con certificazione rilasciata dall’Ente Autorizzatoche cura la procedura nello Paese del figlio.
Sito Commissione Adozioni Internazionali
Artt. 32, 34, 36 D.lgs 151/2001
Trattamento economico: spetta il 30% della retribuzione per tre mesi non trasferibili per ciascun genitore.
Art. 34 comma1 D.lgs. 151/2001
Dal 1 gennaio 2023 per i lavoratori e lavoratrici dipendenti, pubblici e privati, compresi quelli che hanno terminato anche per 1 solo giorno il congedo di maternità o in alternativa di paternità dopo il 31 dicembre 2022 ed entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia, è possibile elevare i tre mesi individuali con retribuzione al 30%:
- di 1 mese con retribuzione dell’80% in alternativa tra i genitori (in questo caso se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro non lo è, il mese indennizzato all’80% spetta solo al genitore lavoratore dipendente);
- di ulteriori 2 mesi retribuiti al 30 % in alternativa tra i genitori.
Il limite massimo del periodo di congedo retribuito tra i genitori è di 9 mesi; i restanti mesi (fino al limite di 10 o 11 mesi fruibili fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia) non sono retribuiti.
Artt. 34, comma 1 D.lgs 151/2001
D.lgs n. 105/2022 – Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.
Circolare INPS n. 122 del 27/10/2022
Ispettorato Nazionale del Lavoro nota n° 2414 del 6/12/2022
Circolare INPS n. 45 del 16 maggio 2023
CONGEDO PER LA MALATTIA DEL FIGLIO
Diritto previsto per entrambi i genitori, alternativamente, ad assentarsi dal lavoro per tutti i periodi corrispondenti alla malattia del figlio.
Il limite dei periodi è di 3 anni dall’ingresso in famiglia entro il compimento dei 6 anni di età.
Dai 6 agli 8 anni solo 5 giorni.
Se al momento dell’ingresso in famiglia il figlio ha un’età compresa ta i 6 e i 12 anni spettano solo 5 giorni per i primi 3 anni.
Trattamento economico: non retribuito
RIPOSI GIORNALIERI
La lavoratrice madre adottiva e affidataria o in alternativa il padre hanno diritto ai riposi giornalieri nella misura di 2 ore che raddoppiano nel caso di adozione o affido di due o più minori con la stessa procedura.
Trattamento economico: retribuzione al 100%
Sentenza Corte Costituzionale n. 104 del 9 aprile 2003
Circolare INPS n. 91 del 26 maggio 2003
TUTELA ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA DELLA LAVORATRICE MADRE (e in alternativa al lavoratore padre)
Le tutele alla salute e sicurezza sul lavoro previste per la gravidanza e per il figlio fino al compimento dei 7 mesi di età anagrafica delle lavoratrici madri biologiche si applica anche alle lavoratrici madri adottive e affidatarie fino al compimento dei 7 mesi di età anagrafica del figlio.
Art. 6, commi 1 e 2 D.lgs 151/2001
LAVORO NOTTURNO
Le lavoratrici madri adottive e affidatarie non sono obbligate a prestare lavoro notturno nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia, ma non oltre il compimento di anni 12 del figlio. In alternativa il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente.
Art. 53, comma 2 lett. b-bis del D.lgs 151/2001
DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Per i genitori adottivi e affidatari l’articolo 54, comma 9, del D.lgs 151/2001 dispone che “Il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell’articolo 31, terzo comma, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.”
DIRITTO AL RIENTRO E ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO
I genitori lavoratori adottivi e affidatari hanno diritto a rientrare nella stessa unità produttiva o altra ubicata nello stesso comune e di permanervi fino ad 1 anno dall’ingresso del minore in famiglia. Hanno altresì diritto alle stesse mansioni o equivalenti, e beneficiare di eventuali miglioramenti condizioni di lavoro che sarebbero loro spettanti durante l’assenza.” Al lavoratore padre adottivo o affidatario tale diritto viene applicato “al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità”.
Art. 56 comma 4 del D. lgs 151/2001
SANZIONI
Ai casi di rifiuto, opposizione o ostacolo all’esercizio di assenza dal lavoro per la cura dei figli si applicano:
- sanzioni amministrative previste nel D. lgs 151/2001 che il D.lgs 105/2022 ha rivisto e aggiornato in recepimento alla Direttiva UE 2019/1158.
Le sanzioni amministrative di cui al D.lgs 151/2001 sono applicabili anche per il mancato riconoscimento dei diritti dei genitori lavoratori per i due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis D.lgs n. 198/2006 – Codice delle pari opportunità o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle provincie autonome nei rispettivi ordinamenti.
La certificazione di genere rientra nella Missione 5 “Inclusione e Coesione” – Politiche attive del lavoro e sostegno occupazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che mira oltre a una maggiore inclusione e maggiore qualità del lavoro femminile alla tutela della maternità. Art. 18, 31 bis, 38, 46, 52 D. lgs 151/2001
guida a cura di Daniela Pazienza
0 commenti