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05 Agosto, 2021

Cos’è un Ente autorizzato all’adozione internazionale?

La legge 476/98 ha reso obbligatorio l’intervento dell’ente autorizzato in tutte le procedure di adozione internazionale.
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La legge 476/98 ha reso obbligatorio l’intervento dell’ente autorizzato in tutte le procedure di adozione internazionale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2000). Dal 31 ottobre 2000, quindi, esiste un albo che elenca tutte le associazioni che possono svolgere questa attività avendo ricevuto l’autorizzazione governativa. 

Quali i compiti dell’Ente?

Un ente autorizzato a cui le coppie devono (entro un anno dall’emissione del decreto di idoneità) rivolgersi per portare a termine un’adozione internazionale ha diversi compiti:

  • informare,
  • formare,
  • affiancare le coppie nel percorso adottivo e nelle necessarie procedure legali e amministrative all’estero,
  • assistere le coppie nei rapporti con l’Autorità Straniera,
  • sostenere le coppie nel percorso post-adozione.

I compiti dell’ente autorizzato sono regolati dalla legge sull’adozione (art.31).

Cosa deve fare l’Ente che ha ricevuto dalla coppia l’incarico?

L’ente che ha ricevuto l’incarico deve:

  • informare gli aspiranti genitori sulle procedure che inizierà e sulle effettive prospettive di adozione nel Paese scelto dalla coppia;
  • trasmettere alle autorità straniere la loro dichiarazione di disponibilità all’adozione, allegando il decreto di idoneità e la relazione dei servizi sociali;
  • attendere di ricevere da quelle autorità la proposta di abbinamento con un determinato bambino;
  • comunicare alla coppia le informazioni che l’autorità straniera ha trasmesso sul bambino proposto;
  • (se la proposta è accettata dalla coppia) organizzare l’incontro con il bambino;
  • verificare che si instauri un rapporto positivo tra bambino e neo genitori;
  • comunicare all’autorità straniera l’adesione alla proposta fatta alla coppia;
  • assistere la coppia nelle attività da svolgere nel paese straniero;
  • presenziare all’udienza di adozione;
  • trasmettere la sentenza di adozione alla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI);
  • chiedere alla CAI l’autorizzazione all’ingresso del minore in Italia;
  • (ottenuto il provvedimento di autorizzazione all’ingresso) controllare il trasferimento in Italia dei genitori con il bambino;
  • essere a disposizione della nuova famiglia che viene comunque seguita dai servizi sociali per conto del Tribunale per i minorenni di competenza;
  • trasmettere le relazioni post-adozione e inviarle all’autorità straniera per il periodo che è richiesto dagli accordi internazionali con quel Paese.

Quali requisiti deve avere un Ente autorizzato?

L’autorizzazione all’ente viene rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali dopo la verifica dei requisiti di legge (D.P.R. n. 108 del 8 giugno 2007 e dalla Delibera 13/2008/SG del 28 ottobre 2008) tra cui:

  • avere sede legale in Italia;
  • non avere fini di lucro;
  • operare senza discriminazioni ideologiche o religiose;
  • essere diretti da persone qualificate con idonee qualità morali;
  • disporre di un’adeguata struttura organizzativa;
  • impegnarsi a partecipare alle attività di promozione dei diritti dell’infanzia nei paesi d’origine;

La  Commissione per le Adozioni Internazionali  mantiene un continuo monitoraggio dell’operato degli enti autorizzati e può limitare, sospendere o revocare l’autorizzazione in caso di inadempienze relative ai requisiti dichiarati, alla correttezza e alla trasparenza.


Decidere a quale Ente autorizzato conferire il mandato non è semplice; leggi anche: Come scegliere l’Ente

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