
Dichiarazione di adottabilità
Successiva alla determinazione dell’effettivo stato di abbandono del minore e al successivo atto di decadenza della potestà genitoriale della famiglia originaria, il Tribunale per i Minorenni dichiara lo stato di adottabilità del minore che può quindi essere affidato a una coppia che abbia presentato la dichiarazione di disponibilità all’adozione.
Stato di abbandono: condizione del minore che risulti abbandonato da chi detiene la patria potestà, o da sconosciuti, oppure che è stato allontanato definitivamente dalla famiglia di origine con decreto del TM di decadenza della patria potestà.
Decadenza della potestà genitoriale: su istanza di uno dei genitori o su iniziativa del Pubblico Ministero, per quanto riguarda l’eventuale dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale in genitori conviventi o ex conviventi, il Tribunale per i Minorenni può dichiarare decaduto dalla potestà genitoriale un padre o una madre, o entrambi, laddove ravvisi la sussistenza del non soddisfacimento delle basilari esigenze del figlio. Il Provvedimento di decadenza è revocabile, su richiesta della parte interessata, qualora una successiva istruttoria dimostrasse l’avvenuto superamento di quelle problematiche sulle quali era motivato il provvedimento precedentemente assunto.
Tribunale per i Minorenni: In campo civile le sue competenze attengono alla protezione della persona del minore in situazioni potenziali di pregiudizio o di abbandono e i provvedimenti che conseguono dall’accertamento di tali situazioni possono decretare limitazioni all’esercizio della potestà dei genitori, disporre l’affidamento del minore e dichiararne l adozione; esso è pure competente nelle cause di affidamento dei figli contesi nati da un rapporto di convivenza. In campo amministrativo assume delle misure a contenuto rieducativo nei confronti dei minori che manifestano irregolarità di condotta, cioè mantengono comportamenti non accettati dal contesto familiare e sociale di appartenenza. Infine in campo penale giudica i ragazzi che hanno commesso reati da minorenni, anche se in concorso con maggiorenni.
Sulle impugnazioni avverso i provvedimenti del Tribunale per i Minorenni decide la sezione per i minorenni della Corte d’Appello, con un collegio specializzato formato da tre giudici professionali e due giudici onorari.
I provvedimenti emessi dalle sezioni di Corte d’Appello sono ricorribili in Cassazione per motivi di legittimità. Il decreto di idoneità è ricorribile in appello ma non in Cassazione.
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