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05 Ottobre, 2020

Homeschooling e scuola parentale

Modalità educative e formative già diffuse in altri Paesi, opzione privilegiata?
Daniela Pazienza

«Aiutami a fare da solo» Chi non conosce questa citazione di Maria Montessori! Una citazione, a mio avviso, che coglie  in pieno il valore  dell’educazione. Noi genitori vogliamo/dobbiamo guidare i nostri figli affinché imparino a “camminare con le loro gambe”. La famiglia e la scuola non sono soltanto  luoghi  ma  anche  dimensioni  dove crescere e imparare.

Homeschooling (la scuola a casa con i genitori) e scuola parentale (quando ci sono più genitori che portano avanti questo programma) rappresentano modalità per istruire e istruirsi. Gli insegnanti possono essere gli stessi genitori o possono essere insegnanti scelti da loro.

Ci sono delle regole ben precise: ad esempio un genitore deve avere un titolo di studio superiore a quello che impartisce al figlio. Inoltre, i livelli di conoscenza acquisiti devono essere in linea con le indicazioni del MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) tenendo presente anche la   finalità di questa scelta, che può essere quella del successivo inserimento  a scuola oppure quella di continuare di istruirsi attraverso l’homeschooling e/o scuola parentale. Modalità educative e formative già diffuse in altri Paesi. Quali sono i vantaggi e/o gli svantaggi della scuola a casa? Quali sono le motivazioni che portano i genitori a scegliere di istruire i propri figli “a casa”?

Come funziona (secondo le norme di riferimento)

Il diritto e il dovere all’istruzione  sanciti dalla nostra Costituzione e attuati secondo quanto previsto dal  nostro ordinamento prevedonocome assolvere all’obbligo dell’istruzione lasciando la scelta di avvalersi o meno del sistema scolastico  e «riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni». I genitori (o di chi esercita la responsabilità genitoriale del minore) che scelgono di provvedere privatamente o direttamente all’istruzione del figlio devono dimostrare di averne «la capacità tecnica ed economica» e presentare annualmente  la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.  Il passaggio alla classe successiva di uno studente  è possibile sostenendo  un esame di idoneità come candidato esterno(1). Dopo i 16 anni, qualora lo studente decida di continuare l’homeschooling può sostenere gli esami di maturità come privatista. L’istruzione parentale è sottoposta alla legislazione dello stato. Per completezza: esiste l’obbligo di frequentare attività formative fino all’età di 18 anni (istruzione scolastica, formazione professionale, apprendistato) (2).

Homeschooling e adozione

L’homeschoolingè un tema su cui anche molti genitori adottivi si chiedono se sia o quando sia il caso di occuparsi direttamente dell’istruzione dei figli. Con altri genitori, abbiamo cercato di approfondire pensando all’adozione e tenendo conto di  riflessioni ed esperienze emerse e che continuano ad emergere:

  • la scuola è il primo spazio dove socializzare e misurarsi “fuori” dalla famiglia: i figli adottivi hanno vissuto con altri bambini, ma poco, se non per nulla con i genitori  e, appena arrivano nella famiglia adottiva  il bisogno più importante è quello di creare con i genitori (adottivi) un legame “primario” trascorrendo molto tempo insieme. In merito le “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni adottati” recependo questo bisogno dalle esperienze dei genitori, supportato da studi di ricercatori professionisti,  suggeriscono, un primo inserimento dopo un periodo trascorso soltanto in famiglia (3) con tempi diversi secondo i vari ordini di scuola. Un tempo utile  per i minori adottati in età scolare, per colmare o iniziare a colmare eventuali divari iniziali con il programma della classe in cui verranno inseriti. Un tempo in cui, i figli in adozione internazionale iniziano ad imparare la lingua italiana dai genitori. Tempi utili per rendere l’impatto con la scuola più graduale, più “morbido”. Ci sono esperienze, soprattutto di bambini  adottati “grandi”,  che vogliono andare a scuola al più presto dal momento che arrivano in famiglia, perché  abituati a vivere con tanti bambini e vogliono al più presto sentirsi parte “del mondo” che li circonda, “fare” quello che “fanno” i loro pari. Ci sono  esperienze  di prolungamento di questo primo periodo dettate da esigenze specifiche, soprattutto per i figli che non sono o sono poco scolarizzati rispetto all’età anagrafica  e alla classe nella quale verranno inseriti (4);
  • le attività scolastiche rappresentano il tempo della scuola, un tempo oggettivo pianificato secondo i programmi delle materie da studiare dentro un sistema scolastico mentre l’apprendimento appartiene a un tempo soggettivo perché ogni informazione, ogni stimolo che arriva deve essere “metabolizzato” nella propria interiorità, nelle proprie emozioni, nella propria mente. L’aspetto tempo  adeguato al modo e al ritmo  di ogni bambino,  di ogni ragazzo per imparare viene riconosciuto come fattore molto importante  per i figli adottivi soprattutto durante  i primi mesi dall’ingresso in famiglia, i più impegnativi dopo l’adozione, perché hanno bisogno di (re)imparare a (ri)orientarsi in famiglia e a scuola, a (ri)stabilire nuove relazioni, nuovi “codici” di comunicazione e tutto questo attraversa le loro emozioni.  La gestione del tempo, dei ritmi  di vita e di apprendimento possono rappresentare un sovraccarico di stimoli che provengono sia dal mondo interiore sia dalla realtà esterna  e per alcuni è più impegnativo di altri(3);
  • la relazione  con altri bambini solo il mattino a scuola e il pomeriggio per studiare insieme potrebbe servire a far intendere meglio che la scuola (luogo della socialità) è una dimensione diversa dalla famiglia (luogo dell’affettività). Certamente i pari, nel caso dell’homeschooling, si possono vedere il pomeriggio, per sport e giochi e quindi interiorizzare  luoghi e dimensioni.  Ma nel caso dei figli adottivi?  La vita in istituto è  un luogo e una  dimensione comune,  dove ci sia alza la mattina insieme, si fa colazione insieme, si va a scuola insieme,  si torna insieme, si cena insieme e si va a dormire nella stessa stanza con tanti bambini, dove le relazioni con i pari  possono rappresentare legami affettivi profondi, fraterni, grandi  riferimenti della vita. Una vita scandita da ritmi  ed eventi  diversi e/o vissuti diversamente dalla dimensione familiare;
  • sebbene l’aspetto  del  contatto con i pari sia superabile in una scuola parentale,  dove sono presenti più bambini con più genitori che decidono e si pongono a pari livello,  pensando agli adottati non si può non riflettere anche sul fatto che sono stati accuditi anche (quando non soltanto) da persone diverse dai genitori e, anche se con loro possono aver avuto legami affettivi importanti,  non sono mamma e papà: hanno bisogno di imparare a (ri)conoscere e (ri)definire le figure genitoriali (adottive). Queste domande noi genitori adottivi ce le poniamo molto per i compiti a casa: seguirli direttamente o delegare ad un insegnante privato? Se li seguiamo direttamente, pensando alle varie fasi dell’età evolutiva fino a quando è “bene”?

Conclusioni

Di sicuro ogni figlio, ogni persona, cresce e matura in tutti gli aspetti del proprio essere: affettivo ed emotivo, cognitivo, sociale e relazionale, fisico, storico, linguistico. Tutti aspetti che vengono valutati (anche) dai genitori adottivi con delicatezza, grande responsabilità e tanto amore. Certamente sono scelte molto, e sottolineo molto, soggettive, personali, che appartengono a ogni figlio, a ogni famiglia e… ogni figlio, ogni famiglia, ogni storia, possiede  il bellissimo dono dell’unicità.

Daniela Pazienza

Per approfondire “Homeschooling e adozione”

Note (1) La nostra Costituzione, agli articoli 30, 33 e 34 sancisce il diritto dovere dei genitori all’educazione e alla formazione dei figli, tutela il principio fondamentale della libertà d’insegnamento e prevede l’obbligo dell’istruzione inferiore. Quanto alle modalità di adempimento dell’obbligo scolastico, relativamente alla scuola elementare e  alla scuola media, l’art. 111 del Testo Unico in materia di istruzione per le scuole di ogni ordine e grado (d.lgs. n. 297/1994), recita: – al comma 1 « All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico».– al comma2  «I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità». Riguardo al diritto dovere di istruzione il D.lgs. 76/2005, all’ art. 1 comma 4 stabilisce che  «I  genitori,  o  chi  ne  fa  le veci, che intendano provvedere privatamente  o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio  del  diritto-dovere,  devono  dimostrare di averne la capacità  tecnica  o  economica  e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli».La valutazione e la certificazione delle competenze sono  definite dal  Decreto legislativo n. 62/13 aprile 2017, art. 23: «In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione». Con la circolare 1865 del 10.10.2017  il MIUR avente ad oggetto  “Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo d’istruzione riguardo alle alunne e agli alunni in istruzione parentale prevede che sostengano « annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni  presso una scuola statale o paritaria, ai fini della verifica dell’ assolvimento dell’obbligo di istruzione. Le alunne e gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali (legge n. 27/2007) sostengono l’esame di idoneità titolo obbligatorio ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, solo al termine del quinto anno di scuola primaria. L’esame di idoneità è  altresì necessario nel caso di trasferimento di iscrizione a una scuota statale o paritaria. I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sia delle alunne che degli alunni in istruzione parentale sia di quelli che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria presentano annualmente una dichiarazione al dirigente dell’Istituzione scolastica statale del territorio di residenza. La richiesta di sostenere l’esame di idoneità viene presentata. di norma entro il 30 aprile, dai genitori delle alunne e degli alunni o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, ove viene costituita una specifica commissione. Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è  composta da docenti di scuola primaria; per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è  composta da docenti del corrispondente grado scolastico. Spetta alla commissione predisporre le prove d’esame tenendo a riferimento le indicazioni nazionali per il curricolo. L’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.» (2) La legge 144/99 all’art. 68  regolamenta l’obbligo formativo fino a 18 anni, per i giovani che hanno assolto all’obbligo scolastico.(3) Punto 2.1.1.2. Tempi d’inserimento  delle  “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni adottati” (4) Punto 2.1.1.3.  Scelta della classe d’ingresso delle “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni adottati”   Sitografia http://www.miur.gov.it/istruzione-parentale http://www.istruzione.it/allegati/2017/prot1865_17.pdf

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