
Con soddisfazione presentiamo Congedi e permessi lavorativi. Guida per l’ADOZIONE e l’AFFIDO. Un agile vademecum per i lavoratori e le lavoratrici genitori adottivi e affidatari, che raccoglie i riferimenti normativi e le circolari applicative dell’INPS, contiene le tabelle esemplificative e una sezione di FAQ per rispondere ai dubbi più frequenti. Abbiamo chiesto a Daniela Pazienza, curatrice della Guida, di introdurci al tema e al suo sviluppo in Italia.
Quando parliamo della possibilità dei genitori di assentarsi dal lavoro per la cura dei figli e delle figlie non stiamo parlando solo di tutele giuslavoristiche, ma parliamo anche del diritto dei/delle minori ad essere accompagnati nella crescita da genitori presenti: genitori che non debbano essere schiacciati dalla difficile conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, genitori che possano esercitare la condivisione paritaria del ruolo (previsto dalla riforma del diritto di famiglia del 1975) e l’uguale trattamento tra uomini e donne nel lavoro (introdotto dalla legge 903 del 1977). Tutti diritti sanciti dalla Costituzione.
Parlare dei congedi per i genitori lavoratori significa attraversare un secolo di profonde trasformazioni sociali e culturali. È la storia di un cambio di prospettiva della visione adultocentrica dell’infanzia: non più protezione solo per i bisogni fisiologici, ma anche per quelli affettivi, educativi e relazionali. Un principio affermato dall’ONU nel 1959 con la Dichiarazione dei diritti del fanciullo e rafforzato nelle successive Convenzioni internazionali. Un percorso che ha seguito tempi e applicazioni di tutele equiparate dei figli e delle figlie legittimi/e, illegittimi/e, in adozione e in affidamento.
È un percorso complesso che intreccia sociologia, psicologia, pedagogia, diritti dei/delle minori, diritto del lavoro e diritto di famiglia, e che continua ancora oggi, guidato da un principio: la cura è un diritto dei minori in tutte le fasi dell’età evolutiva e un diritto dei genitori, madri e padri, al tempo necessario da dedicare per esercitarla.
Dalla tutela sanitaria della madre alla tutela della relazione genitore-figlio
Gli interventi normativi a tutela della maternità fino al 1977 hanno riconosciuto il diritto ad assentarsi dal lavoro solo alle madri lavoratrici biologiche, perché rivolto alla gravidanza, al parto, al puerperio e all’allattamento.
La prima legge, che aveva previsto l’astensione obbligatoria, è la n. 242 del 1902 * con il divieto al lavoro per le puerpere “se non dopo trascorso un mese dal parto, e in via eccezionale anche prima di questo termine ” e il permesso per l’allattamento “Nelle fabbriche dove si impiegano donne, dovrà permettersi l’allattamento sia in una camera speciale annessa allo stabilimento, sia permettendo alle operaie nutrici l’uscita dalla fabbrica nei modi e nelle ore che stabilirà il Regolamento interno”. Queste assenze, però, non erano retribuite.
Nel 1910 con la legge n. 520 fu istituita la “Cassa di maternità” per erogare un sussidio alle madri lavoratrici durante il periodo di assenza. Il periodo di astensione obbligatoria aumentò gradualmente con leggi successive del1934, del 1950 e del 1970 (fino ad arrivare agli attuali cinque mesi).
Negli stessi anni si cercava di regolamentare forme di tutela per l’infanzia abbandonata, rivolte anche queste ai bisogni fisiologici: la nutrizione, l’allattamento e la protezione da malattie fisiche. Il decreto luogotenenziale n. 1395 del 1918 “che approva il nuovo regolamento per la tutela igienica del baliatico” prevedeva il collocamento di noenati e neonate da allattare presso una balia, previa autorizzazione degli Organi istituzionali. “Donne di buona condotta, riconosciute fisicamente idonee in seguito a visita medica diretta ad accertare specialmente che esse non sono affette da sifilide”: le balie dovevano dimostrare solo i requisiti morali e l’assenza di determinate malattie, ma non il saper accogliere i bisogni emotivi e relazionali. Il collocamento, di prassi, poteva durare fino ai cinque anni, poi i/le bambini/e venivano mandati in istituto. I minori “non da allattare”, potevano essere affidati a famiglie agricole o artigiane per imparare un mestiere e contribuire al loro sostentamento.
Solo dagli anni ’70, per i/le bambini/e più grandi, cioè “non da allattare”, furono avviate pratiche di affidamento per le diverse fasce dell’età evolutiva (fino alla maggiore età) e secondo criteri che potevano riguardare anche l’età dei coniugi.
Un passaggio fondamentale nel riconoscimento della cura dei/delle figli/e non limitata ai soli bisogni fisiologici, ma come riconoscimento dei bisogni emotivi ed educativi e come responsabilità condivisa tra i genitori, arriva con la citata legge n. 903 del 1977. Con questa legge, per la prima volta viene riconosciuto il diritto all’astensione obbligatoria dal lavoro alle madri che “abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo” entro i 6 anni di età del/la minore e, per la prima volta, anche il padre, in alternativa alla madre, può assentarsi dal lavoro per la malattia del/la figlio/a.
Adozione e affidamento nei congedi: l’equiparazione tra figli/e e tra genitori lavoratori
Le riforme sull’adozione e sull’affidamento avviate con la legge n. 184 del 1983 (e successive modifiche) e i diritti dei padri lavoratori e delle madri lavoratrici anche adottivi/e e affidatari/e, hanno ben definito l’astensione dal lavoro quale strumento di tutela non solo degli aspetti sanitari della maternità, ma anche dell’importanza della relazione tra genitori e figli/e, portando all’equiparazione dei diritti lavorativi dei genitori biologici, adottivi e affidatari°.
Daniela Pazienza
- Legge di respiro più ampio, perché riguardava anche il divieto per le donne di ogni età del lavoro notturno, insalubre, sotterraneo e pericoloso e i fanciulli stabilendo limiti di età per i lavori pericolosi e garanzia dell’istruzione fino ai 15 anni.
- Diritti, quelli della fruizione dei congedi e dei permessi lavorativi dei genitori adottivi e affidatari, vincolati al momento dell’ingresso in famiglia dei/delle minori.





Molto interessante ed esaustivo