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27 Febbraio, 2022

L’adozione di maggiorenni

L'adozione di maggiorenni ha la funzione di dare una veste giuridica a rapporti personali ed affettivi che si sono creati nel tempo.
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L’istituto dell’adozione ordinaria di maggiorenni attualmente ha la funzione di dare una veste giuridica a rapporti personali ed affettivi che si siano creati nel tempo, come nel caso di adozione del figlio maggiorenne del proprio coniuge o nel caso di adozione, da parte dell’affidatario, dell’affidato divenuto maggiorenne. Quindi, si ritiene non più attuale la funzione tradizionale dell’adozione di maggiorenne, ovvero quella di trasferimento del nome e del patrimonio dell’adottante.

I soggetti

I soggetti sono l’adottante (colui/colei che adotta) e l’adottando (colui/colei che viene adottato/a). Entrambi devono possedere determinati requisiti.

  • Requisiti per l’adottante

Secondo il nostro codice civile, l’adottante deve aver compiuto i 35 anni di età e deve superare di almeno 18 anni l’adottando. Mentre il requisito dei 35 anni di età, in casi eccezionali, può scendere anche a 30 anni, rimane imprescindibile, invece, il requisito della differenza di 18 anni.

Il legislatore ha previsto tali differenze di età in quanto lo scopo è quello di formare il rapporto adottivo su imitazione della filiazione naturale, da un punto di vista anagrafico.

Può essere un cittadino straniero, se la legge dello Stato di origine consente l’adozione.

L’adottante, a differenza che in passato, può avere figli, nati dentro o fuori il matrimonio che, se maggiorenni, devono esprimere il loro assenso all’adozione. Nel caso in cui siano contrari, non si può procedere all’adozione.

Inoltre, si può procedere all’adozione anche nell’ipotesi in cui l’adottante avesse precedentemente già adottato altre persone.

L’adottante non deve essere necessariamente coniugato e può essere legalmente separato. Infine, deve aver compiuto i 18 anni e deve essere capace di agire (ad esempio, non può adottare un soggetto che sia stato interdetto).

  • Requisiti per l’adottando.

Può essere soltanto un soggetto maggiorenne. Deve avere la capacità di agire, quindi non è consentito adottare soggetti interdetti. Per il soggetto inabilitato, invece, è richiesto il consenso del curatore. L’adottando può essere, altresì, un cittadino straniero.

Divieti all’adozione.

  • I figli non possono essere adottati dai propri genitori;
  •  è vietata l’adozione da parte di più di una persona contemporaneamente, salvo che si tratti di marito e moglie.

Procedimento.

Per poter procedere all’adozione di un maggiorenne, è necessario depositare ricorso presso il Tribunale ordinario del luogo in cui si trova la residenza dell’adottante e allegando la documentazione necessaria (integrale dell’atto di nascita, certificati di residenza, certificato di matrimonio o di stato libero, stato di famiglia, ecc.). Inoltre, è necessario versare un contributo unificato di 98 euro ed una marca da bollo di 27 euro.

A questo punto, il Tribunale verifica la sussistenza delle seguenti circostanze:

  • requisiti prescritti dal codice per l’adozione di maggiorenne;
  • consenso dell’adottante e dell’adottando;
  • assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando (non richiesto se vi è separazione;
  • assenso dei genitori dell’adottando;
  • convenienza per l’adottando.

A seguito di tale verifica, il Tribunale, sentito il pubblico ministero, emette una sentenza con cui decide di far luogo o non far luogo all’adozione. Il Tribunale può pronunciare l’adozione anche laddove i mancati assensi dei coniugi o dei genitori siano ingiustificati. Anche nell’ipotesi in cui siano dati tutti gli assensi ed i consensi, il Tribunale potrebbe non pronunciare l’adozione laddove la ritenga non conveniente per l’adottando, facendo una valutazione della persona e del patrimonio dell’adottante.

La sentenza di adozione può essere impugnata davanti alla Corte di appello dall’adottante, dal pubblico ministero e dall’adottando entro 30 giorni dalla comunicazione. Il provvedimento di adozione viene trascritto a margine dell’atto di nascita dell’adottato. 

Effetti dell’adozione.

Con la pronuncia di adozione, si producono le seguenti conseguenze giuridiche:

a) per l’adottato:

  • ai sensi dell’art. 299 del codice civile, l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio;
  • l’adottato entra nella linea di successione dell’adottante;
  • l’adottato, a differenza dell’adozione cd. legittimante di minori, conserva tutti i diritti e i doveri verso la famiglia di origine;
  • l’adottato non entra nella successione dei parenti dell’adottante;

b) per l’adottante:

  • non vanta alcun diritto successorio nei confronti dell’adottato, in quanto non si vuole che l’adozione di maggiorenne diventi uno strumento per permettere all’adottante di appropriarsi di un cospicuo patrimonio (ovviamente, l’adottato può disporre, per testamento, in favore dell’adottante, nel rispetto delle quote di legittima);
  • non acquista diritti successori neppure nei confronti dei parenti dell’adottato.

Decorrenza degli effetti.

Gli effetti decorrono dalla pronuncia dell’adozione, non essendo necessario attendere il decorso del termine per l’impugnazione del provvedimento.

Revoca.

L’adozione di maggiorenne può essere revocata in casi particolarmente gravi previsti dagli articoli 306 e 307 del codice civile, ovvero:

  • per indegnità dell’adottante: quando l’adottante attenta alla vita dell’adottato, oppure al coniuge o ai discendenti o agli ascendenti di lui, ovvero se si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con una condanna non inferiore a tre anni. In tale caso la revoca dell’adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell’adottato;
  • per indegnità dell’adottato: quando è l’adottato ad attentare alla vita dell’adottante o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero se si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con una condanna non inferiore a tre anni. La revoca dell’adozione può essere pronunciata dal tribunale a seguito di domanda dell’adottante.

L’adozione cessa i suoi effetti dal momento del passaggio in giudicato della pronuncia di revoca, ad eccezione dei diritti successori nell’ipotesi di morte dell’adottante per mano dell’adottato. In questo caso, la pronuncia di revoca produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante. In tal modo si evita che l’adottato, macchiatosi di un fatto gravissimo, possa entrare nella successione dell’adottante.

Avv. Daria De Luca


1 commento

  1. elvira

    buongiorno,
    il padre di mia figlia nata del 2009 è stato adottato dal patrigno nel 2012 (istituto dell’adozione tra maggiorenni) anteponendo quindi al suo cognome quello dell’adottante.
    Mia figlia , ora dodicenne, è costretta a cambiare cognome?

    Grazie

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