
L’adozione in Italia ha subito un’importante evoluzione concettuale – e di conseguenza normativa -, passando dall’idea di uno strumento utile per consentire la costituzione giuridica di una discendenza, ad un istituto giuridico finalizzato alla protezione dell’infanzia.
È regolamentata dalla L. 184/83 e successive modifiche. Le sollecitazioni continue modificano l’assetto degli addetti ai lavori e delle persone che si avvicinano all’adozione (si pensi alla recente Sentenza n°33 del 21/3/2025 della Corte Costituzionale: dichiarazione di illegittimità dell’articolo 29-bis, della L. 184/83, in cui non include le persone single fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero).
Le tappe del percorso adottivo
Il percorso adottivo si snoda sostanzialmente in 8 tappe differenti:
- Condivisione dell’idea di adottare tra i partner
- Raccolta delle informazioni
- Iter istituzionale (si apre con la presentazione al Tribunale per i Minorenni della dichiarazione di disponibilità all’adozione)
- Attesa
- Incontro con il minore
- Percorso di frequentazione
- Arrivo a casa
- Legittimazione dell’adozione
Un’attenzione particolare viene dedicata alla fase dell’attesa, descritta in maniera specchiata tra aspiranti genitori adottivi e figli. Dal confronto diretto con coppie e minori collocati in comunità, emerge come tratto distintivo quello di poter “utilizzare in maniera funzionale il tempo di attesa”.
Da un lato ci sono le coppie che cercano informazioni sia sui canali formali (es. sito del Tribunale per i Minorenni della propria Regione, gruppi formativi presso gli Enti autorizzati per le adozioni internazionali, incontri presso Assciazionii di famiglie, lettura di testi sull’adozione), che su quelli non formali (es. visione di film sul tema, ricerca informazioni sui social, contatto con influencer, etc.). Tra i suggerimenti per il tempo dell’attesa figurano, ad esempio, potersi avvicinare alla realtà adottiva, dedicando un periodo di volontariato in comunità minorili (anche in forma disgiunta tra i coniugi), o ancora apprendere la lingua straniera del Paese scelto per l’adozione internazionale, inclusi i suoi usi, costumi e piatti tipici.
Dall’altro lato ci sono i minori, con i quali si può (e si deve) costruire una narrazione adottiva, preparando il terreno all’incontro con la lettura di albi illustrati o la visione di cartoni animati sul tema (es. il libro Guarda le stelle o il cartone animato La gabbianella e il gatto), favorendo le possibilità comunicative grazie anche alla discussione in piccolo gruppo. Questo aspetto, che alcune comunità italiane sembrano aver maturato creando specifiche buone prassi, non appare tuttavia condiviso nella penisola, come nel resto del mondo, e meriterebbe un approfondimento specifico in ambito di ricerca.
Iter adottivo nazionale ed internazionale a confronto
Il processo che consente di adottare uno o più bambini, si distingue in iter nazionale o internazionale.
Entrambi gli iter si aprono con la dichiarazione di disponibilità all’adozione e prevedono i medesimi requisiti delle coppie (matrimonio da almeno tre anni o integrazione con gli anni di convivenza, stabilità affettiva e capacità di educare e mantenere il minore, e una differenza d’età tra gli adottanti e il minore che varia tra i 18 e i 45 anni, con alcune eccezioni possibili). Le coppie vengono valutate e accompagnate da un’équipe psico-sociale di competenza territoriale e per ciascuna viene redatta una relazione, inviata al Tribunale per i Minorenni.
Nel caso di adozione nazionale, la dichiarazione ha validità tre anni e può essere rinnovata; l’autorità di riferimento, sia per la dichiarazione di adottabilità dei minori che per le coppie aspiranti adottive, è il Tribunale per i Minorenni.
Nel caso di adozione internazionale, la coppia – entro un anno dall’acquisizione del Decreto di idoneità all’adozione internazionale – deve procedere al conferimento dell’incarico ad un Ente autorizzato dalla CAI – Commissione Adozioni Internazionali; il Decreto rimane valido fino alla realizzazione dell’adozione. I passaggi sono dunque i seguenti:
- L’ente stipula un contratto con gli aspiranti genitori adottivi e li prepara/segue nel percorso di adozione.
- L’ente invia all’autorità centrale del Paese straniero prescelto la documentazione: domanda di adozione, relazione dei Servizi e Decreto di idoneità con le caratteristiche del minore considerate (es: n° bambini, età, etc).
- L’autorità centrale straniera formula una proposta di incontro, corredata da notizie sull’adottando.
- Se la coppia accetta, l’Ente raccoglie il consenso scritto e lo trasmette all’autorità straniera.
- La coppia, concluse le formalità burocratiche necessarie, può partire per il Paese prescelto.
Incontro, frequentazione ed arrivo a casa
L’incontro è sempre un momento carico di aspettative, da ambo le parti: talvolta centrate, altre disilluse. È importante affidarsi a chi ha cresciuto quel minore, che diventerà figlio, instaurando un dialogo aperto e sincero, utilizzando nel caso dell’adozione internazionale, per quanto possibile, il supporto dei mediatori e i rudimenti di lingua appresi. Tutte le informazioni saranno utili e necessarie per ricostruire la storia col minore.
Risulterebbe impossibile stabilire per ciascun nucleo il periodo utile di frequentazione, poiché andrebbe calibrato sulle esigenze del minore e della coppia.
Nell’adozione internazionale gli Stati esteri indicano un periodo minimo di permanenza per favorire la coesione del nuovo nucleo, che è variabile da Paese a Paese. Al positivo esito del periodo di familiarizzazione coppia/minore, l’Ente comunica all’Autorità centrale l’avvenuto abbinamento, affinché predisponga un provvedimento d’adozione o di affidamento prodromico all’adozione. Quando il Paese straniero dichiara l’adozione e attribuisce al bambino il cognome degli adottanti, il provvedimento viene riconosciuto in Italia dal Tribunale per i Minorenni.
Nell’adozione nazionale, al positivo esito del periodo di frequentazione, il cosiddetto anno di affido pre-adottivo accompagnato e vagliato dai Servizi, viene finalizzata l’adozione. Nel caso in cui, disposto il collocamento provvisorio del minore presso la coppia, che abbia dato disponibilità anche al collocamento a rischio giuridico, la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del minore diviene definitiva, può essere pronunciato l’affidamento preadottivo e al termine si perfeziona l’adozione. Viceversa, se la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del minore viene revocata, il collocamento provvisorio non può evolvere.
E poi?
Se nell’adozione nazionale, le équipe che accompagnano la coppia nella fase preliminare di indagine, hanno il compito di monitorare il nucleo per un anno dopo l’ingresso in famiglia, nell’adozione internazionale questo tempo è più esteso, perché c’è un monitoraggio da parte degli Enti autorizzati, dato che i Paesi d’origine continuano a richiedere informazioni sullo stato del minore adottato anche per molto tempo (alcuni Stati fino alla maggiore età).
Questa importante differenza, può destabilizzare i nascenti nuclei familiari: da un lato, con un solo anno previsto di monitoraggio e accompagnamento, le famiglie dell’iter nazionale possono sperimentare un senso di spaesamento e di solitudine, non sapendo a chi rivolgersi nello scorrere del tempo in caso di necessità. Dall’altro, le famiglie dell’iter internazionale, potrebbero avvertire come “eccessive e/o invasive” le richieste dei Paesi di origine negli anni, perchè obbligano alla frequentazione degli Enti autorizzati e ai relativi costi per le relazioni, le traduzioni e gli invii.
La necessità, che si configura in maniera chiara, è quella di investire risorse economiche e strutturali, in particolare nei servizi del post-adozione, assicurando un supporto qualificato e competente, nonché gratuito, a tutti quei nuclei, che ne percepiscono il bisogno.
Silvia Bruffa
Sorella adottiva e non, mamma biologica, assistente Sociale Specialista, responsabile di 7 comunità di accoglienza e volontaria di ItaliaAdozioni




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