
Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA): informazioni di base
ItaliaAdozioni, pur avendo come mission la promozione della cultura dell’adozione e dell’affido, ha interesse per tutte le forme di cura e accoglienza dei minori.
Tra queste il tema dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), già molto attuale in relazione al fenomeno delle migrazioni di massa dai paesi martoriati dalla guerra e dalla fame o per ragioni economiche, è diventato urgente con l’esodo del popolo ucraino e dei numerosi minori soli, oltre a quelli affidati alle cure di parenti o conoscenti.
La questione va affrontata da vari punti di vista: normativo, psicologico, educativo e delle strutture qualificate sul territorio italiano che se ne occupano.
La disciplina dei minori stranieri non accompagnati è un argomento sul quale occorre informarsi e formarsi, per questa ragione iniziamo a fare chiarezza con la dottoressa Maria Ursula Benetti Genolini – Avvocato del Foro di Milano esperta di diritto di famiglia e minorile.
La questione è regolata dalla legge 7 aprile n 47 c.d. Legge Zampa – disposizioni in materia di misure di protezione di minori stranieri non accompagnati. In particolare, l’articolo 7 definisce cosa si intende per minore straniero non accompagnato
- è minorenne
- non ha cittadinanza italiana o dell’Unione europea
- si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana
- è privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.
La rappresentazione dei MSNA che viene data dai mezzi di comunicazione è spesso fuorviante, perché vengono utilizzate immagini di bambini, a volte molto piccoli. È quindi interessante analizzare i dati che emergono dai rapporti del Ministero del lavoro e politiche sociali che certificano l’esatta situazione attuale: la maggior parte dei MSNA sono maschi e hanno 16-17 anni. Arrivano in Italia in cerca di un futuro migliore e mantengono i contatti con la famiglia d’origine.
Alcuni dati tratti dal Rapporto 2° semestre 2021 MSNA :
Il numero dei minori stranieri non accompagnati in Italia sono 12.284 (al 31/12/2021 = +73% rispetto al 31/12/2020).
La stragrande maggioranza sono maschi (11.951 maschi = 97,3% e 333 femmine = 2,7%)
Più della metà hanno 17 anni (62,1% 17 anni; 23,9% 16 anni; 8,5% 15 anni; 5,3% 7-14 anni; 0,2% < 7 anni).
Provengono prevalentemente dal Bangladesh (+82% rispetto al 2020), Egitto (+219%), Tunisia, Albania, Pakistan.
Le regioni che maggiormente li accolgono sono Sicilia (39,6%), Puglia (9,6%), Piemonte (9,3%), Lombardia (9%).
Procedure
Si tratta di minori privi di genitori che possano rappresentarli e prendersi cura di loro. La legge Zampa prevede che questi minori stranieri, individuati alla frontiera o sul territorio dello Stato, non possano essere espulsi, vengano subito inseriti in una struttura di prima accoglienza, che garantisca loro le prime cure. Poi i minori vengono trasferiti in centri di seconda accoglienza, delle comunità, dove verrà loro garantito l’assolvimento degli obblighi scolastici (licenza terza media).
La figura del tutore volontario, caratteristiche e compiti.
I minori vengono segnalati al Tribunale per i Minorenni di competenza territoriale per la nomina di un tutore, perché qualsiasi minore privo di genitori, deve essere rappresentato da un tutore.
La legge Zampa ha previsto a carico dei Garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza, il compito di selezionare e formare dei tutori volontari per MNSA. Si tratta di privati cittadini che danno la loro disponibilità ad assumere il ruolo a titolo gratuito. Ogni tutore puó assumere fino a 3 incarichi. Non deve accogliere il minore, ma deve rappresentarlo, assisterlo nelle pratiche burocratiche (permesso di soggiorno, assistenza medica, adempimento obblighi scolastici ecc) e assicurarsi che vengano garantiti i suoi diritti.
EMERGENZA UCRAINA – Protocollo Tribunale per i Minorenni di Milano
L’ingresso di minori in Italia a seguito della guerra in Ucraina ha portato a una situazione diversa rispetto a quella sopra descritta.
Si tratta infatti di minori, spesso in tenera età, che necessitano di un inserimento in contesti familiari (non in comunità) per periodi di tempo comunque limitati.
Questi bambini arrivano spesso accompagnati da un parente o un conoscente. Il Tribunale per i Minorenni deve verificare se esiste una sorta di affidavit da parte del genitore, e in questo caso nomina la persona indicata quale tutore.
Per le altre situazioni il Tribunale per i Minorenni di Milano ha chiesto la disponibilità ad assumere gli incarichi agli avvocati iscritti all’albo dei Curatori speciali di minori, trattandosi di professionisti già formati.
È comunque essenziale che i minori provenienti dall’Ucraina senza genitori vengano segnalati al Tribunale minorile, in modo che venga nominato loro un tutore e per consentire al Tribunale di vigilare sull’idoneità del loro collocamento e sul futuro rientro in famiglia.
Nei casi, invece, di interi orfanotrofi trasferiti, viene nominato tutore il sindaco del Comune.
È molto importante il monitoraggio da parte del Tribunale, che ha il compito di vigilare che a questi minori traumatizzati dalla guerra venga assicurata assistenza e tutela.
0 commenti