
Se nella tua tesi di laurea o di dottorato hai trattato argomenti quali adozione o affido, manda l’abstract a redazione@italiaadozioni.it. Saremo ben lieti di valorizzare la tua ricerca e di diffonderla tra operatori e famiglie che hanno a cuore questi temi.
Quando si sente parlare di adozione si pensa soprattutto all’adozione piena, ovvero a quell’istituto che consente ad una coppia di genitori con o senza figli di dare una famiglia a un minore in stato di abbandono. Il nostro ordinamento però prevede pure una diversa forma di adozione: l’adozione in casi particolari.
Questo istituto negli ultimi anni è stato oggetto di discussione in concomitanza dell’emanazione della legge n. 76 del 2016 cd legge Cirinnà, che ha introdotto e regolamentato le unioni civili e la convivenza.
Definizione di adozioni in casi particolari
La legge n. 184 del 1983, che disciplina l’adozione, prevede agli artt. 44-57 l’istituto dell’adozione in casi particolari. Questo rappresenta uno strumento disposto nell’esclusivo interesse del minore. Inoltre, non presuppone necessariamente l’abbandono del minore ma serve per fronteggiare ulteriori situazioni difficili in cui occorre comunque procedere con l’adozione. Infatti, il beneficiario non diventa figlio adottivo ma conserva rapporti e vincoli con la famiglia d’origine.
Ambito di applicazione
Il minore potrà essere adottato solo in casi e da soggetti tassativamente indicati dall’art. 44 della suddetta legge. Si potrà disporre l’adozione:
a) nei confronti del minore orfano di padre e di madre da parte di parenti fino al sesto grado di parentela o da parte di persone comunque legate da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento;
b) da parte del coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
c) quando il minore sia diversamente abile, ai sensi dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
Si precisa poi che nei casi di minore orfano, di minore disabile e di impossibilità di affidamento preadottivo, l’adozione è consentita, oltre che ad una coppia di coniugi, anche a chi non è coniugato.
L’interpretazione evolutiva della giurisprudenza: la step child adoption
Alcuni giudici minorili hanno applicato l’adozione in casi particolari per dare formale riconoscimento giuridico e sociale ai rapporti di fatto e affettivi che sussistono tra il cd. genitore sociale e il figlio del compagno o della compagna eterosessuale od omosessuale. In particolare, è stata sostenuta un’interpretazione evolutiva della lett. d) relativa all’impossibilità di affidamento preadottivo. Per cui si è ritenuto che quest’ultima ipotesi potrebbe trovare applicazione nei casi in cui a richiedere l’adozione sia il partner, non sposato, di persona etero o omosessuale.
Dunque, è stata disposta in Italia per le prime volte la step child adoption alle coppie omosessuali. Questa che dal punto di vista normativo corrisponde alla lett. b) dell’art. 44, e non è estesa anche alle coppie unite civilmente. Tuttavia, in questo modo è stato consentito al partner, unito civilmente, di adottare il figlio biologico dell’altro partner.
La prima sentenza in questo senso è stata emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma, nel 2014, e ha reso possibile l’adozione di una bambina da parte della compagna della madre. A questa poi ne sono seguite molte altre.
In particolare, si è tenuto presente l’interesse del minore a conservare questo legame importante nella sua vita. Questo interesse difatti ispira tutta la legislazione minorile.
In seno alla giurisprudenza però vi sono contrasti sul punto. Altri infatti continuano a sostenere un’interpretazione letterale della norma che non consente di estenderne l’ambito applicativo.
Riflessioni e conclusioni
Ho scelto di approfondire lo studio di questo istituto per comprendere quali fossero i suoi risvolti applicativi, anche a fronte delle diverse realtà familiari di oggi. Si pensi alle famiglie ricomposte o alle famiglie omogenitoriali che hanno portato inevitabilmente ad un nuovo modo di essere genitori.
Spesso può accadere che un figlio si affezioni molto al compagno del genitore biologico, tanto da ritenere opportuno il ricorso a questo istituto; specie quando l’altro genitore biologico è del tutto assente, o poco presente, o non esiste, per vari motivi.
Oppure ancora si pensi ai casi in cui una coppia omosessuale si rechi all’estero per avere un figlio. Questo poi può essere figlio biologico di uno solo dei due oppure non avere alcun vincolo di sangue, ma in ogni caso spesso viene riconosciuto all’estero come figlio di entrambi.
In questi a casi a scegliere non è il legame di sangue ma è il legame affettivo, che solo l’amore più sincero di un figlio sa provare e accogliere.
Tuttavia, si tratta di realtà assai variegate e le problematiche che si sono poste all’attenzione della magistratura sono ancora molteplici.
La mia è stata una ricerca che si è basata soprattutto sulla lettura delle sentenze più rilevanti in materia e che non vuole schierarsi a favore di nessuno, se non dei bambini.
Mi auguro che il legislatore possa intervenire per porre chiarezza e per porre soluzioni alle problematiche che si sono già presentate all’attenzione della giurisprudenza.
In conclusione al mio articolo ricordo un film che mi ha ispirato è “Mio papà” del 2014 di Giulio Base. Questo film racconta la storia di una famiglia composta da una coppia non sposata e dal figlio biologico di lei. Tra il compagno della donna e il figlio di lei di crea col tempo un profondo affetto, anche perché il papà non è mai presente. Quando la donna muore, il bambino soffre due volte, perché viene allontanato dalla madre e dall’uomo che riteneva essere suo genitore. Alla fine, il bambino sceglie l’ “altro papà”.
Anna Carla Doronzo
Adozioni in casi particolari nell’evoluzione normativa e giurisprudenziale
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Dipartimento di Giurisprudenza
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Tesi di Laurea in Diritto di famiglia
Anno accademico 2016/2017
Relatore: Chiar.mo Prof. Domenico Costantino
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