
In Italia le adozioni internazionali sono legittimanti cioè fanno sì che il figlio adottivo diventi figlio legittimo degli adottanti, figlio a tutti gli effetti. La Kafala non prevede che il minore diventi figlio, ma che venga affidato ad un adulto che lo seguirà sino alla maggiore età. La Kafala potrebbe quindi essere paragonata ad una sorta di affido familiare, istituzione che in Italia è regolamentata a livello nazionale (l.184/83). Per quanto riguarda invece l’affido internazionale, al momento nel nostro Paese, ci sono solo proposte di legge in attesa dell’esame del Parlamento.
“Dio non… ha fatto dei vostri figli adottivi dei veri figli… Chiamate i vostri figli adottivi dal nome dei loro veri padri… E se non conoscete i loro padri, siano essi vostri fratelli nella religione e vostri protetti…”.
Corano (Sura XXXIII: 4-5, 37-40)
Il Corano proibisce l’adozione
Sulla base di questi versetti coranici, l’adozione nel diritto islamico è proibita. Il Corano riporta esattamente le parole che Dio ha affidato al Profeta Maometto. Non si tratta di un testo ispirato come la Bibbia cristiana, ma è “opera diretta”, immediata di Dio. Quindi il Corano è l’ultima parola rivelata di Dio ed è la fonte primaria della fede e della pratica di ogni musulmano.
Il Corano parla di tutto ciò che concerne l’essere umano: dottrina, adorazione, transazione, saggezza, legge, fornisce in pratica le linee guida per una società giusta, insegna in modo dettagliato come si deve comportare l’essere umano corretto ecc. Di conseguenza l’Islam non è solo religione, ma anche “codice di vita”. Il Corano, e quindi il diritto islamico che dal libro sacro deriva, proibisce l’adozione in generale, perché non riconosce legami tra genitori e figli diversi da quelli biologici.
A parte la Tunisia, l’adozione nei Paesi di religione musulmana è vietata non solo all’interno dello stesso Paese, ma è vietata anche l’adozione internazionale. Il divieto di adozione è rimasto anche nelle legislazioni contemporanee dei Paesi islamici, i quali concedono però largo spazio al riconoscimento di paternità, ammesso dal diritto islamico, il quale produce un legittimo rapporto di filiazione. Il riconoscimento di paternità diventa quindi un sotterfugio giuridico per aggirare questo divieto.
La Kafala nel diritto islamico
La nostra adozione non esiste nei paesi musulmani dove si è figli solo se c’è il legame biologico. Esiste però la “Kafala” (in diritto islamico significa “fideiussione”) che è un istituto giuridico e costituisce oggi lo strumento principale di protezione dell’infanzia in tanti Paesi islamici. Il minore, per essere sottoposto alla Kafala, deve essere preventivamente dichiarato in stato di abbandono dal Tribunale. Secondo la Kafala un bambino mussulmano che è orfano di entrambi i genitori o un bambino abbandonato dai suoi genitori biologici viene affidato preferibilmente a dei parenti maschi che curino la crescita e l’istruzione del minore. Questa persona diventa nel termine islamico ”kafil” e il bambino diventa un ” makfoul”, cioè vuol dire che il bambino non cambia cognome e non diventa figlio. L’impegno richiesto è di crescere e accudirlo fino a quando compie 18 anni. Questo significa che la “kafala” non crea alcun legame parentale e non recide il vincolo di sangue del minore con la famiglia d’origine.
La “Kafala” quindi corrisponderebbe quasi ad un ” affidamento famigliare” disciplinato nei nostri Paesi occidentali, ma si differenza in quanto prevede l’impegno definitivo del “kafil”, mentre il nostro istituto prevede la collocazione temporanea del minore presso un’altra famiglia, in attesa del momento in cui il minore potrà tornare nella propria famiglia d’origine.
Sylvia Eibl
Associazione Umanitaria Filantropica, www.childrenfirst.it
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