
Talvolta il rischio giuridico ha rappresentato solo un concetto, talaltra è stato un percorso impegnativo, più o meno lungo. Fatto di attesa e di speranza. La speranza di una conferma. La conferma di diventare i genitori dei piccoli che ci sono stati affidati.
Quali sono i casi in cui esiste il rischio giuridico?
- Nel caso di madre che non vuole essere riconosciuta. Secondo il nostro ordinamento, la donna, pur avendo il diritto all’assistenza sanitaria per il parto, può non riconoscere il proprio bambino. La madre in questione ha però, la possibilità di riconoscere il neonato entro 10 giorni dalla nascita. Trascorso questo termine senza che sia intervenuto il riconoscimento, il Tribunale dei Minori territorialmente competente cerca una coppia cui affidare il bambino. Il rischio giuridico, in questo caso, permane per circa due mesi.
- Anche nel caso in cui la famiglia naturale si riveli inadeguata a crescere un bambino e si inneschi la procedura di adozione, il rischio giuridico è presente. Al termine dell’indagine effettuata dai servizi e dal Tribunale per i minorenni territorialmente competente, viene emesso il decreto di collocamento familiare con il quale il bambino viene affidato alla coppia scelta.
La madre, il padre e i parenti biologici fino al 4° grado, che abbiano rapporti significativi col minore, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di adottabilità, possono proporre impugnazione avanti alla Corte di Appello.
La Corte di Appello emette una sentenza che deve essere notificata ai ricorrenti. Questi ultimi, se il loro ricorso è stato respinto, possono proporre, entro 30 giorni dalla notifica, un ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione.
Quanto può durare il rischio giuridico?
Il tempo necessario perché si risolva il rischio giuridico non è facilmente determinabile dipendendo dai tempi dei Tribunali e dalle notifiche che, nel caso di irreperibilità dei genitori o degli altri aventi diritto, si prolungano notevolmente.
Non esiste una durata minima o massima, tutto dipende dalla durata del procedimento nel quale i Giudici di appello o Cassazione devono pronunciarsi contro il ricorso avverso al decreto di adottabilità emesso dal Tribunale. Solo quando si concludono i procedimenti ed il decreto diventa esecutivo cessa il rischio giuridico.
E il bambino? Qual è il suo status?
Durante il periodo in cui pende il rischio giuridico, il bambino, vivrà con la sua nuova famiglia, mantenendo il cognome d’origine. L’adozione, infatti, non è ancora avvenuta. Per la durata di tale periodo, il Tribunale nomina un Tutore (di solito il Comune di residenza degli adottanti, con un assistente sociale come referente). Il bambino ha residenza presso il Tutore, non può recarsi all’estero. L’iscrizione alla A.S.L. avverrà con cognome della famiglia adottiva e con codice fiscale provvisorio.
Questo periodo è un periodo di speranza, ma anche di incertezza, di paure. Ci sono dei problemi pratici, il bimbo porta il suo cognome e per esempio a scuola va iscritto col suo cognome d’origine. Il bimbo non può avere un documento di identità, non può recarsi all’estero. Ci sono dei problemi per i Sacramenti religiosi. Dal punto di vista medico per le decisioni importanti bisogna chiedere al tutore.
Va detto, infine, che nel periodo di tempo nel corso del quale si svolge la procedura di impugnazione del decreto di adottabilità, i genitori adottivi sono al di fuori della procedura legale e a volte non sono a conoscenza di nulla.
Il periodo di affido preadottivo inizierà quando saranno ormai scaduti tutti i termini di impugnazione o sarà diventata definitiva la sentenza di adozione. Da questo momento decorreranno, quindi, i 12 mesi, al temine dei quali, e a seguito del deposito in cancelleria della relazione dei servizi, l’adozione potrà dirsi perfezionata. Con conseguente sospiro di sollievo.
0 commenti